Illegittimità per difetto di giurisdizione: inadempimento contrattuale del beneficiario di contributi pubblici (TAR Lazio n. 12950 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca di contributi pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la controversia tragga origine dall’inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni assunte con l’atto di concessione, configurandosi in capo al privato un diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, solo quando la questione attenga alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o alla successiva revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per rivalutazione dell’interesse originario, ricorrendo in tal caso una posizione di interesse legittimo. Ai fini del riparto, il dato decisivo è la verifica in concreto della posizione giuridica soggettiva dedotta, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione.
Il Fatto
Un ente di ricerca, quale capogruppo mandatario di un’Associazione Temporanea di Scopo, aveva ottenuto un contributo pubblico per attività di raccolta dati nel settore della pesca, in esecuzione di un programma nazionale finanziato dal FEAMP. Sulla base delle conclusioni di un’indagine dell’OLAF, l’Amministrazione aveva contestato all’ente specifiche irregolarità nella gestione degli acquisti di pescato e nelle procedure di selezione dei pescherecci da noleggiare, disponendo il recupero dell’intero contributo erogato per le annualità 2014-2016.
Avverso il provvedimento di recupero, l’ente proponeva ricorso straordinario al Capo delo Stato, deducendo vizi di motivazione, insussistenza delle irregolarità e violazione del principio di proporzionalità. A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione, il giudizio veniva trasposto in sede ordinaria dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.. La decisione si fonda sulla qualificazione dell’atto impugnato come recupero di un beneficio economico conseguente a un contestato inadempimento afferente alla fase esecutiva del rapporto negoziale disciplinato dalla Convenzione stipulata con l’Amministrazione.
Richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 6/2014 e la successiva giurisprudenza, il Collegio ha evidenziato che la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere alcun apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione.
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva contestato specifici inadempimenti contrattuali riguardanti le procedure di noleggio dei pescherecci, le modalità di acquisto e rendicontazione del pescato, nonché la mala gestio dei finanziamenti ricevuti. La stessa Amministrazione aveva valorizzato l’aspetto della dimensione sinallagmatica delle prestazioni contrattuali, sovrapponendo l’entità del pregiudizio all’ammontare del beneficio erogato.
Il Collegio ha precisato che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento (revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990), ciò che rileva ai fini del riparto di giurisdizione è la verifica in concreto della posizione giuridica soggettiva dedotta. Non ricorrendo nel provvedimento impugnato i presupposti della revoca discrezionale (sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o rivalutazione dell’interesse pubblico), ma solo l’eccepito inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti, ogni questione attinente alla sussistenza dell’inadempimento non può che essere conosciuta dal giudice ordinario, configurandosi una posizione di diritto soggettivo perfetto.
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Nota della Redazione
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