Annullamento automatico dei carichi e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 29440 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, opera automaticamente ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge. Con riferimento ai debiti litigiosi, tale annullamento determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo. La declaratoria consegue anche d’ufficio e prevale su ogni rilievo in ordine all’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di ICI a favore di un ente locale, per un importo di poco superiore ai 780 euro. Dopo l’accoglimento parziale in appello, che aveva rigettato nel merito il ricorso originario ritenendo la cartella ritualmente notificata, adeguatamente motivata e sorretta da un ruolo valido, la controversia è approdata in Cassazione con dieci motivi.
Nelle more del giudizio il contribuente ha depositato una memoria, dichiarando che la cartella era stata medio tempore annullata ex lege per effetto della disciplina sui carichi di importo residuo ridotto, come attestato dall’agente della riscossione. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le controparti sono rimaste intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo succedutosi nel tempo. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 prevedeva l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021, ha elevato la soglia a 5.000 euro, con limiti di reddito. L’art. 1, commi 222, 227 e 229, della legge n. 197/2022 ha poi esteso il beneficio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, differenziando il trattamento tra crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, per i quali l’annullamento opera anche sul capitale, e crediti degli enti diversi — tra cui quelli locali — per i quali incide soltanto sugli accessori, salvo che l’ente creditore non abbia dichiarato l’inapplicabilità entro il 31 gennaio 2023.
Il Collegio ha accertato che la pretesa impositiva rientra, per natura, ammontare e risalenza, nell’ambito operativo della disciplina. L’attestazione prodotta dall’agente della riscossione evidenzia in modo inequivoco l’azzeramento integrale del debito, per capitale e accessori.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: l’annullamento ex lege opera ipso iure in presenza dei presupposti e, quanto ai debiti litigiosi, produce la cessazione della materia del contendere. Irrilevante è la mancata adozione del provvedimento di sgravio, atto dovuto e meramente dichiarativo, funzionale ai soli adempimenti tecnico-contabili tra agente ed ente impositore. Vengono richiamate, tra le altre, Sez. V n. 15471 del 2019, Sez. V n. 28069 del 2022, Sez. V n. 36234 del 2022, Sez. V n. 6102 del 2023 e Sez. V n. 22689 del 2024.
La declaratoria consegue anche d’ufficio e assume priorità logica su ogni questione di ammissibilità del ricorso. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nulla è disposto sulle spese, in ragione della definizione ope legis della controversia e della mancata costituzione delle controparti. È esclusa, infine, la debenza di un ulteriore contributo unificato, per la natura eccezionale e latamente sanzionatoria della misura.
Nota della Redazione
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