Annullato in autotutela la licenza per giochi pubblici senza contraddittorio (TAR Puglia n. 747 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo favorevole, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, richiede la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con il destinatario, la cui omissione è di per sé sintomatica dell’illegittimità del provvedimento. L’Amministrazione è tenuta a motivare puntualmente sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo, tanto più quando non sia intervenuto alcun mutamento sostanziale della situazione di fatto e vi siano precedenti risultanze tecniche favorevoli. La domanda risarcitoria per perdita di chance economica va respinta in assenza di prova dell’effettiva chiusura dell’attività e ove la quantificazione del danno si fondi su mere proiezioni prospettiche di guadagno.
Il Fatto
Il titolare di una licenza di pubblica sicurezza, rilasciata per la commercializzazione dei giochi pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014, impugnava il provvedimento con cui la Questura ne aveva disposto l’annullamento in autotutela. Il provvedimento si basava su nuovi rilievi comunali che attestavano il mancato rispetto della distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili, in contrasto con l’accertamento positivo inizialmente reso dalla Polizia Locale. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto dei presupposti per l’annullamento d’ufficio, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo assorbenti le censure relative all’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale e all’insufficienza motivazionale. La Sezione ha confermato la prospettazione già accolta in sede cautelare, evidenziando che il procedimento di secondo grado, volto al ritiro di un atto favorevole, imponeva di mettere l’interessato nella condizione di interloquire. Nel caso di specie, l’Amministrazione si era limitata a recepire la nuova relazione dell’Ufficio Urbanistica, senza considerare che pochi mesi prima la stessa Polizia Locale aveva attestato la conformità del locale, né che l’interessato aveva depositato una relazione tecnica di parte che individuava il corretto percorso pedonale di misurazione ai sensi dell’art. 190, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992.
La Corte ha altresì rilevato che l’annullamento d’ufficio non costituisce un atto vincolato e che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo rispetto all’affidamento del privato, tanto più in assenza di un mutamento sostanziale della situazione di fatto. L’illegittimità del provvedimento è pertanto derivata dalla sintesi tra il vizio procedimentale e il difetto di istruttoria e motivazione.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta. Il Collegio ha rilevato come la parte non avesse provato l’effettiva chiusura dell’attività nell’immediatezza del provvedimento, nonostante la lamentata interruzione, e come la quantificazione dei danni, basata su una media di guadagni riferita a un periodo limitato, non potesse essere automaticamente trasposta per il futuro. La parziale soccombenza reciproca ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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