Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento ma nega l’astreinte (TAR Lombardia n. 4154 del 29.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ordina l’adempimento nel termine di novanta giorni e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta in quanto manifestamente iniqua laddove il credito azionato riguardi la “carta del docente”, che costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. Le spese di lite, in considerazione dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso, sono liquidate equitativamente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico.

La ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina fin da subito di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sul piano formale, viene verificata la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, effettuata in data 10 febbraio 2025. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, l’inadempimento del Ministero risulta incontestato, non avendo la parte resistente offerto alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Il Collegio accerta l’an e il quantum del credito e ordina all’Amministrazione di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma di 1.000,00 euro entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, viene nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.

Il Collegio respinge invece la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua. La funzione della “carta del docente” è quella di contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale, non quella di corrispettivo di una prestazione lavorativa. In ragione di tale natura, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può trovare accoglimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, considerata l’assenza di profili di complessità e la serialità del contenzioso in materia di “carta del docente”, sono liquidate equitativamente in 800,00 euro, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, richiamando sul punto la giurisprudenza di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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