Competenza territoriale inderogabile del TAR per la sede effettiva di servizio del dipendente (TAR Puglia n. 749 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., la competenza territoriale inderogabile per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è determinata dalla sede di servizio effettiva e stabile del dipendente, ossia l’ufficio presso il quale egli è incardinato in qualità di preposto o addetto, e non da quella in cui è solo precariamente assegnato con provvedimento di reggenza, comando, distacco o assegnazione temporanea. L’eccezione, che radica la competenza presso il giudice della sede temporanea, opera solo quando la controversia involge questioni direttamente collegate o connesse al provvedimento di temporaneo spostamento. La competenza del TAR del Lazio di cui all’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non ricorre quando l’atto generale non è impugnato, ma si contesta esclusivamente la sua applicazione, sicché il riparto resta regolato dal criterio della sede di servizio.
Il Fatto
Un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, temporaneamente assegnato per ragioni familiari alla Stazione di Trepuzzi (LE), ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, le note informative del Comando Generale dell’Arma del 16 e 27 giugno 2025, con le quali l’Amministrazione ha avviato le manovre di “ripescaggio” nell’ambito della procedura di trasferimento ordinario (c.d. GETRA 2025) limitandole ad alcuni Comandi Provinciali ed escludendo quello di Lecce. Il ricorrente deduceva un unico motivo di censura, lamentando la violazione della circolare e dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e l’annullamento degli atti lesivi, con conseguente applicazione della manovra di ripescaggio per la Provincia di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato d’ufficio, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di incompetenza territoriale. Ha quindi dichiarato il difetto di competenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, individuando nel TAR Basilicata il giudice territorialmente competente.
Richiamato l’art. 13, comma 2, c.p.a., la Corte ha rammentato che la competenza inderogabile per le controversie concernenti pubblici dipendenti è radicata presso il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Sul punto, ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui tale sede va individuata nell’ufficio di incardinazione effettiva del dipendente, e non in quello di mera assegnazione temporanea, salvo che il thema decidendum non concerna proprio il provvedimento di temporaneo spostamento.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di essere stabilmente incardinato presso la Stazione Carabinieri di Stigliano (MT), mentre la sede di Trepuzzi (LE) costituiva solo un’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Poiché la controversia verteva sul procedimento di trasferimento definitivo, senza alcuna connessione con il provvedimento di assegnazione temporanea, la competenza è stata attratta dal TAR Basilicata.
Il Collegio ha infine escluso la competenza del TAR Lazio ex art. 13, comma 4-bis, c.p.a., osservando che il ricorrente non aveva impugnato la circolare GE.TRA. 2025, ma ne aveva lamentato solo la scorretta applicazione. Ha conseguentemente dichiarato l’incompetenza territoriale, disponendo la riassunzione del giudizio innanzi al TAR Basilicata nel termine perentorio di trenta giorni e compensando le spese di lite in ragione del rilievo officioso della questione.
Nota della Redazione
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