Accesso agli atti e silenzio dell’Asp sul non rinnovo delle convenzioni ADI (TAR Calabria n. 1090 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. La struttura privata accreditata che eroga prestazioni sanitarie ha interesse conoscitivo alla documentazione sulla gestione dei fondi destinati a quella prestazione e sul mancato avvio dei rapporti convenzionali, quando tale conoscenza è strumentale alla tutela dei propri diritti. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza integra inadempimento all’obbligo di provvedere e legittima l’ordine giudiziale di ostensione entro un termine assegnato. Il ricorso proposto contro l’amministrazione che ha già esibito gli atti è inammissibile per difetto della qualità di controinteressata, così come quello rivolto all’autorità commissariale che non ha formato né detiene i documenti.
Il Fatto
La sezione territoriale di un’associazione rappresentativa delle strutture accreditate presso l’azienda sanitaria provinciale per l’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata ha chiesto, con nota del 10 luglio 2024, l’accesso a una serie di documenti. Oggetto dell’istanza erano la documentazione sull’utilizzo dei fondi PNRR destinati all’ADI e delle anticipazioni regionali per il 2024, nonché gli atti relativi alla determinazione dell’azienda di non stipulare i contratti con le strutture private accreditate.
La Regione ha riscontrato positivamente la richiesta, trasmettendo quanto in proprio possesso. L’azienda sanitaria e l’ufficio commissariale non hanno dato alcun riscontro. L’associazione ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere la declaratoria del silenzio e la condanna all’ostensione, rappresentando che la conoscenza degli atti era funzionale alla tutela giudiziaria dei propri diritti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la posizione della Regione, destinataria della notifica in qualità di controinteressata. Poiché l’amministrazione regionale ha esibito la documentazione in proprio possesso, non è configurabile in capo ad essa alcun interesse alla riservatezza e dunque la qualità di controinteressata. Il ricorso è pertanto inammissibile nei suoi confronti.
Analoga conclusione vale per l’ufficio commissariale. Il Collegio recepisce l’eccezione secondo cui gli atti richiesti sono stati formati e sono detenuti dal competente dipartimento regionale e dall’azienda sanitaria. La legittimazione passiva non può radicarsi in capo a un soggetto che non possiede i documenti né li ha formati.
Nel merito, la domanda è accolta nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale, rimasta inerte. Il Collegio richiama la nozione di interesse diretto, concreto ed attuale e la verifica in concreto. La documentazione richiesta riguarda la decisione di non stipulare i contratti per l’ADI con le strutture accreditate, malgrado i fondi PNRR ottenuti per quella tipologia di prestazioni, e il contenzioso prospettato su tale situazione.
Sussiste quindi un interesse conoscitivo pienamente tutelabile, che fonda l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio. Il Tribunale ordina all’azienda di consentire l’accesso ai documenti indicati nella PEC del 10 luglio 2024 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alle spese, la condanna segue l’esito dell’accoglimento nei confronti dell’azienda sanitaria, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e distrazione in favore dei procuratori costituiti. La compensazione è disposta nei confronti degli altri soggetti destinatari della notifica.
Nota della Redazione
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