Annullamento in autotutela e reviviscenza degli atti senza rimodulazione del giudice (C.G.A.R.S. n. 390 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che annulla un provvedimento di autotutela per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 ripristina la situazione giuridica preesistente, determinando la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi con il loro originario contenuto e la loro originaria portata. In tale evenienza il sindacato giurisdizionale si esaurisce nell’accertamento dell’illegittimità dell’atto di ritiro: il giudice non può interpretare restrittivamente, né conformare o ridefinire, il contenuto degli atti amministrativi reviviscenti. La statuizione che ne circoscriva la portata, escludendo la regolarizzazione di alcune opere, integra ultrapetizione e viola il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., invadendo la riserva di amministrazione in relazione a poteri non ancora nuovamente esercitati.
Il Fatto
La vicenda riguarda un complesso edilizio edificato in forza di due concessioni del 1989, assistite da pareri paesaggistici favorevoli, cui seguirono varianti autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico e un parere negativo della Soprintendenza nel 1995. Per conto dei proprietari fu presentata istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale Sicilia n. 16/2016 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004.
All’esito dell’istruttoria la Soprintendenza adottava una perizia di stima nel dicembre 2020 e un parere favorevole nel marzo 2021. Con nota del 14 giugno 2023 annullava in autotutela tali atti favorevoli e, in via consequenziale, negava l’accertamento di compatibilità per la posizione della proprietaria, odierna appellante. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso quanto all’autotutela, ritenendola tardiva, ma respingeva l’impugnativa del diniego successivo; in motivazione “precisava” d’ufficio la portata degli atti favorevoli, escludendo la compatibilità per l’intero progetto. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
L’appello è fondato. Il Collegio circoscrive il thema decidendum alla legittimità della statuizione con cui il primo giudice, dopo aver correttamente annullato l’autotutela, ha operato d’ufficio un’interpretazione restrittiva della portata degli atti favorevoli tornati in vigore.
La censura di ultrapetizione è accolta. L’art. 34, comma 1, c.p.a. consente al giudice, nei limiti della domanda, di annullare il provvedimento impugnato, mentre il comma 2 vieta di pronunciare in riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Il perimetro dell’intervento giurisdizionale è sindacare la legittimità del potere già manifestatosi, non anticiparlo né condizionarlo.
Una volta accertata l’illegittimità dell’autotutela per violazione del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il sindacato doveva ritenersi esaurito. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi, che riacquistano efficacia con il contenuto e la portata originari. Il Collegio richiama la propria decisione n. 316 del 2026, resa in una controversia parallela sul medesimo complesso, secondo cui il giudice che annulla l’autotutela ripristina la situazione preesistente senza alcun potere di ridefinirla o modellarla.
La “precisazione” del TAR, che escludeva un accertamento per l’intero progetto, costituisce un’indebita invasione della sfera di discrezionalità amministrativa e un fuor d’opera, non funzionale alla definizione della controversia. Ripristinata la piena efficacia della perizia e del parere favorevole, viene meno il fondamento del diniego impugnato sub lett. b), adottato in via strettamente consequenziale all’annullamento generale: esso è affetto da illegittimità derivata e va annullato.
La sentenza è riformata in questa parte, con espunzione del passaggio motivazionale contestato e integrale compensazione delle spese del doppio grado, in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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