Sospensione legale interrompe la decadenza del nulla osta temporale (TAR Campania n. 4576 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, che sospende l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, determina la sospensione del decorso del termine di validità semestrale del nulla osta previsto dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. La decadenza per mancato ingresso del lavoratore non può essere dichiarata quando l’inerzia nell’utilizzo del titolo sia resa inesigibile da un impedimento legale introdotto da norma primaria sopravvenuta e da ritardi imputabili alle stesse amministrazioni coinvolte nel procedimento. L’atto di decadenza adottato in tali circostanze è illegittimo per violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Un datore di lavoro presentava istanza per il rilascio di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di un cittadino del Bangladesh, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta rilasciava il titolo nel settembre 2023 e lo trasmetteva alla competente Ambasciata italiana a Dhaka, dove il lavoratore presentava tempestiva istanza per il visto.

Nelle more della procedura, entrava in vigore il D.L. n. 145/2024, il cui art. 3 sospendeva l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori del Bangladesh, con conseguente sospensione dei procedimenti di rilascio del visto. Nonostante tale blocco, nell’agosto 2025 la Prefettura dichiarava la decadenza del nulla osta per decorrenza del termine semestrale di validità, senza considerare la sospensione legale. Il datore di lavoro impugnava il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, censurando l’interpretazione della Prefettura che aveva applicato in modo automatico la decadenza prevista dall’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999. Tale lettura, sebbene corretta in via generale, non considera la disciplina speciale sopravvenuta che ha “congelato” l’efficacia del titolo.

La Sezione ha rilevato che il lavoratore, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 145/2024, non aveva ancora ottenuto il visto e che per lui operava la causa di sospensione ex lege. La sospensione legale dell’efficacia di un atto comporta, quale effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini collegati, incluso quello di validità del nulla osta. Sarebbe illogico far decorrere un termine di decadenza, finalizzato a sanzionare l’inerzia, durante un periodo in cui l’utilizzo del titolo è reso legalmente impossibile.

La Corte ha accertato che la mancata finalizzazione della procedura non dipendeva dall’inerzia del ricorrente o del lavoratore, ma dall’impedimento legale, dal ritardo dello Sportello Unico nelle verifiche (concluse solo nel marzo 2025) e dalla successiva inerzia dell’Ambasciata nel rilascio del visto. Il provvedimento di decadenza è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese per le peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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