Giudice non può ridefinire gli atti reviviscenti dopo annullamento autotutela (C.G.A.R.S. n. 387 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che annulla un provvedimento di autotutela per tardività non può ridefinire il contenuto degli atti favorevoli reviviscenti, interpretandoli restrittivamente. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi, che riacquistano la loro originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri. Ogni statuizione volta a circoscrivere o modellare tale portata è ultronea e invade la riserva di amministrazione, in violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Il provvedimento adottato in via consequenziale all’atto di ritiro caducato è affetto da illegittimità derivata e va annullato.

Il Fatto

L’appellante è proprietario di una unità immobiliare inserita in un complesso edilizio edificato in forza di concessioni edilizie del 1989, assistite da pareri paesaggistici favorevoli. Il Comune autorizzò poi alcune varianti senza acquisire il preventivo nulla osta, su cui la Soprintendenza espresse parere negativo. Il Condominio presentò istanza di regolarizzazione ex art. 25, comma 3, legge reg. Sicilia n. 16/2016 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004. All’esito dell’istruttoria la Soprintendenza adottò una perizia di stima e un parere favorevole, poi annullati in autotutela con nota del 14 giugno 2023; seguì il diniego sulla posizione del singolo proprietario.

Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso sull’autotutela, ritenendo tardivo il potere di ritiro ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma respingeva l’impugnativa del diniego, reputandolo autonomamente motivato. In motivazione il TAR “precisava” che gli atti favorevoli reviviscenti non contenevano un accertamento di compatibilità per l’intero progetto, ma solo per opere minori. Da qui l’appello, limitato a tale precisazione e al mancato annullamento derivato del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum alla legittimità della sola statuizione con cui il TAR, dopo aver correttamente annullato l’autotutela, ha interpretato restrittivamente la portata degli atti tornati in vigore. La questione è di confine tra sindacato di legittimità e riserva di amministrazione.

Il fondamento è nell’art. 34, comma 1, c.p.a., che consente l’annullamento nei limiti della domanda, e nel successivo comma 2, che vieta di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il giudice sindaca il potere già manifestatosi, ma non si sostituisce all’Amministrazione né anticipa poteri futuri.

Nel caso concreto, accertata l’illegittimità dell’autotutela per violazione del termine decadenziale, il sindacato doveva esaurirsi. L’annullamento produce la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi, che riacquistano la loro originaria efficacia. La precisazione del TAR, inserita d’ufficio e non richiesta, costituisce ultrapetizione: essa conforma atti la cui efficacia è solo ripristinata, invadendo una sfera valutativa che appartiene eventualmente all’Amministrazione. Il Collegio richiama i principi già affermati dalla stessa Sezione nel precedente CGA n. 316 del 23 maggio 2025, relativo al medesimo complesso edilizio.

Caduta la statuizione limitativa, viene meno il fondamento del provvedimento di diniego, adottato in via strettamente consequenziale all’annullamento generale. Esso è affetto da illegittimità derivata e va annullato. La sentenza è riformata in questa parte, con espunzione del passaggio motivazionale; resta fermo l’annullamento dell’autotutela. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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