Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per adempimento tardivo (TAR Basilicata n. 294 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione va correlata all’oggettiva tardività dell’adempimento, non potendo assumere rilievo la mera emissione dell’ordine contabile di pagamento antecedente all’instaurazione del giudizio. La condanna alle spese può essere ridotta, tenendo conto della complessiva condotta dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto la liquidazione di compensi professionali con sentenza del TAR Basilicata. Avendo l’Amministrazione omesso di provvedere al pagamento, aveva proposto ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In vista della camera di consiglio, la difesa erariale depositava documentazione volta a comprovare l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria, successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta del ricorrente. Tale esito processuale discende dall’accertamento dell’intervenuto adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di pagamento delle somme liquidate nella sentenza da ottemperare, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Sul profilo delle spese di lite, il Tribunale ha accolto il criterio della soccombenza virtuale, affermando che la condanna dell’Amministrazione deve essere correlata all’oggettiva tardività con cui essa ha provveduto all’effettiva liquidazione delle somme dovute, essendo il pagamento avvenuto solo in data successiva alla proposizione del ricorso. Il Collegio ha precisato che non può rilevare, in senso contrario, la mera emissione dell’ordine contabile di pagamento antecedente all’instaurazione del giudizio, in quanto l’effettivo adempimento è intervenuto solo dopo.
La quantificazione delle spese ha tenuto conto della complessiva condotta dell’Amministrazione, con conseguente liquidazione forfetaria nella misura del 70% del dovuto, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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