Annullamento autotutela silenzio assenso per vizio di pubblicità (TAR Campania n. 1063 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di infrastrutture di telecomunicazione, il titolo abilitativo formatosi per silentium è affetto da vizio procedimentale insanabile quando l’amministrazione non abbia preventivamente pubblicizzato l’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche. La pubblicità dell’istanza non costituisce adempimento meramente formale, ma è funzionale al principio di democraticità del processo decisionale e alla partecipazione dei soggetti interessati. Non è invocabile il regime di sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non essendo possibile alcuna prognosi postuma sugli apporti partecipativi eventualmente garantiti. La violazione legittima l’annullamento in autotutela del silenzio assenso, quale ragione giustificatrice idonea a sorreggere l’esercizio del potere, trattandosi di atto plurimotivato.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva, per silentium, l’autorizzazione all’installazione di un’infrastruttura di telecomunicazione di trenta metri su area privata, in zona classificata “F” dal Regolamento comunale. Decorsi i termini senza dinieghi, la società comunicava l’inizio dei lavori. L’amministrazione comunale disponeva quindi la sospensione cautelare dei lavori per consentire i controlli tecnici e, scaduto il termine, annullava in autotutela il titolo formatosi per silentium, richiamando il parere urbanistico dell’area tecnica.
La società impugnava il provvedimento di annullamento e gli atti presupposti, lamentando la carenza dei presupposti del potere di autotutela, l’istruttoria sviata e la motivazione insufficiente, nonché il contrasto del Regolamento comunale con il Codice delle comunicazioni elettroniche e con la legge n. 36/2001. Si costituivano il Comune e alcuni soggetti ad opponendum, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, muovendo da una premessa di ordine processuale: l’annullamento in autotutela deve intendersi fondato su tutte le ragioni del parere tecnico richiamato per relationem. Il richiamo è integrale, non limitato al solo profilo del contrasto con il Regolamento comunale, poiché manca qualsiasi espressione limitativa del tipo “nella parte in cui”.
Rilevano dunque anche gli ulteriori profili di illegittimità del silenzio assenso, in particolare la violazione delle regole di pubblicità previste dall’art. 44, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche. Il Collegio conviene con la giurisprudenza richiamata secondo cui non possono imporsi limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, ma osserva che tale rilievo non conduce all’accoglimento, restando insuperata la violazione delle regole di pubblicazione del progetto.
Sul punto è rimasta incontestata l’omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria. La giurisprudenza amministrativa citata esclude persino l’idoneità della sola pubblicazione all’albo pretorio a soddisfare il requisito, poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali né agevola l’individuazione del procedimento pendente.
Il Collegio esclude l’applicabilità della sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: la pubblicizzazione dell’istanza non è adempimento formale, ma attuazione di un principio di democraticità che non tollera deroghe. Non è possibile formulare una prognosi postuma sugli apporti partecipativi che sarebbero derivati da adeguate forme di pubblicità.
Essendo l’annullamento un atto plurimotivato, la validità della ragione giustificatrice relativa all’interesse partecipativo della collettività è sufficiente a sostenere la legittimità del potere di autotutela, esercitato entro i termini di legge. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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