Ottemperanza al giudicato per la carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3057 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo, la cui inesecuzione da parte del Ministero legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La proposizione del ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione un termine per provvedere e nominando fin d’ora un Commissario ad acta che opererà in caso di perdurante inerzia, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzione istituzionale affidata a un dipendente pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle la carta docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non provvedeva. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento del giudicato e chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’accredito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Tale requisito è condizione necessaria per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. La pretesa della ricorrente è risultata sorretta da idonea documentazione, nella specie la sentenza passata in giudicato, e non è stata contrastata dall’Amministrazione, la quale, pur costituitasi con atto di mera forma, non ha allegato né documentato l’avvenuta esecuzione del disposto. Da ciò il giudice ha desunto l’inottemperanza del Ministero.
Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, con l’onere per il creditore di investirlo direttamente con propria istanza.
Il Collegio ha infine regolato le spese di lite, condannando l’Amministrazione alla rifusione, con liquidazione ridotta in considerazione della limitata attività difensiva svolta, applicando il criterio di adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. e richiamando la giurisprudenza sulle attività minime e stereotipate. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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