Annullamento in autotutela oltre il termine annuale senza falsa rappresentazione (TAR Sicilia n. 1472 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, è soggetto al termine di un anno dal rilascio del titolo, superabile solo in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti da parte dell’istante. La falsa rappresentazione non ricorre quando l’effettiva ubicazione dell’opera e delle distanze dai fondi confinanti risulti fedelmente indicata negli atti progettuali allegati all’istanza: in tal caso l’Amministrazione, ove ritenga le indicazioni insufficienti, ha l’onere di richiedere integrazioni.
Il Fatto
La ricorrente, dante causa del titolare di un permesso di costruire per un fabbricato con piscina e campi da padel, presentava una SCIA in variante e successivamente una SCA. Il Comune, dapprima, dichiarava l’inefficacia della SCIA, poi annullava in autotutela il permesso di costruire e, infine, ingiungeva la demolizione delle opere.
La ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo l’illegittimità dell’autotutela per superamento del termine annuale, il difetto di motivazione, l’insufficienza della SCIA quale titolo per le opere realizzate e l’erroneità dell’annullamento della SCA. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso principale. Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire è illegittimo perché adottato oltre il termine di un anno fissato dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, senza che ricorra il presupposto della falsa rappresentazione.
Tale esclusione è decisiva. La ricorrente aveva sì riconosciuto che l’opera aveva sconfinato in una porzione di fondo in zona “Ct” estranea al piano di lottizzazione. Tuttavia la modifica non era avvenuta di fatto, in contrasto con il progetto, ma era stata palesemente rappresentata negli atti progettuali, e il Comune ne aveva dato atto nello stesso provvedimento impugnato. Lo conferma la descrizione dello stato di fatto allegata al permesso di costruire.
Analoga conclusione vale per i campi da padel. Il Collegio li assimila a una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire e alle norme sulle distanze, richiamando Cons. Stato n. 9679/2024, C.G.A. n. 615/2024 e TAR Sicilia n. 1867/2024. Ciò nonostante, la loro ubicazione e le distanze erano state fedelmente indicate negli atti progettuali, con la conseguenza che non può configurarsi alcuna falsa rappresentazione.
Quanto all’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, la Corte ne interpreta il sintagma “prima dell’ultimazione dei lavori” nel senso che la SCIA in variante è ammessa solo per opere non ancora realizzate. La segnalazione presentata dopo la realizzazione dei manufatti non è quindi titolo idoneo, valendo semmai la diversa disciplina della SCIA in sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento di inefficacia resiste all’impugnazione anche sotto il profilo dell’insufficienza della SCIA in relazione alla gradinata in cemento armato, struttura bisognevole di permesso di costruire e di autorizzazione del Genio civile.
È invece correttamente motivato l’annullamento della SCA, per incompatibilità tra il censimento in categoria D6 e la destinazione residenziale del lotto, e per la mancata ultimazione dei lavori richiesta dall’art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione, impugnata con i motivi aggiunti per soli vizi di illegittimità derivata, è legittima per le opere coperte dalla SCIA, illegittima per quelle assistite dal permesso di costruire. La domanda risarcitoria è rigettata per genericità e per il solo parziale accoglimento delle domande.
Nota della Redazione
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