Declaratoria di decadenza del vincitore: giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1476 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione sulle controversie concernenti l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è ripartita dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Il discrimine si colloca nel momento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso: fino a quel momento sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in presenza di posizioni di interesse legittimo e di esercizio di potere autoritativo. Dopo l’approvazione della graduatoria si apre la fase esecutiva del rapporto, nella quale l’amministrazione agisce come datore di lavoro privato e i candidati vincitori sono titolari di un diritto soggettivo all’assunzione. La controversia sulla decadenza per mancata presa di servizio del vincitore, quindi, appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, restando irrilevante la successiva modifica della graduatoria, che ne è mero effetto consequenziale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipa al concorso pubblico indetto da un Comune per la copertura di posti di agente di polizia municipale e risulta vincitore, collocandosi in posizione utile. Convocato per la presa di servizio, alla data fissata non assume servizio e invia all’amministrazione una comunicazione con cui rappresenta sopraggiunte esigenze familiari, chiedendo di non essere depennato dalla graduatoria e di restare disponibile per eventuali scorrimenti.
L’amministrazione lo invita a produrre idonea giustificazione ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, pena la decadenza. Il ricorrente trasmette certificazione medica e integra la documentazione. Il Comune dichiara comunque la decadenza dall’assunzione, ritenendo la certificazione non idonea a giustificare il differimento, e approva una nuova graduatoria che dà atto della decadenza. Il ricorrente impugna i provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la questione di giurisdizione. Richiama il criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo dettato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l’assunzione al lavoro, riservando al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali.
La giurisprudenza consolidata individua il discrimine nel momento di approvazione della graduatoria definitiva. La fase concorsuale, caratterizzata dall’esercizio di potere autoritativo e da posizioni di interesse legittimo, si esaurisce con l’approvazione della graduatoria che individua i vincitori. Gli atti successivi attengono alla costituzione e alla gestione del rapporto e fronteggiano posizioni di diritto soggettivo.
Nel caso concreto, la controversia non investe la legittimità della procedura né la formazione della graduatoria, non contestate. Il ricorrente contesta un atto — la declaratoria di decadenza per mancata assunzione in servizio — che si colloca a valle della conclusione della procedura selettiva e incide sul diritto soggettivo all’assunzione. Esso attiene alla fase di costituzione del rapporto e alla verifica degli oneri imposti al candidato per il perfezionamento del vincolo contrattuale.
La successiva modifica della graduatoria non radica la giurisdizione amministrativa: è mero effetto consequenziale della decadenza di un vincitore, non atto di riesame o di autotutela sulla procedura. Né rileva la deduzione sulla violazione dei principi di buona fede, correttezza e soccorso istruttorio, giacché tali principi informano l’agire del datore di lavoro pubblico nella fase privatistica e possono essere sindacati dal giudice ordinario, anche disapplicando, se necessario, gli atti amministrativi presupposti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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