Annullamento d’ufficio della cittadinanza ex art. 21-nonies anche dopo il giuramento (TAR Lazio n. 8769 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione del giuramento di rito ex art. 10 l. n. 91/1992 non preclude l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 qualora il provvedimento concessorio della cittadinanza risulti illegittimo ab origine. L’autotutela decisoria, incidendo retroattivamente sull’atto viziato, travolge gli effetti sin dall’origine, sicché lo status acquisito non può ritenersi consolidato se la sua attribuzione era inficiata da vizi originari. Il potere di revoca ex art. 10-bis l. n. 91/1992 disciplina invece l’ipotesi diversa della revoca per fatti sopravvenuti, riferita a condanne definitive per delitti contro la personalità dello Stato, ed è pertanto inconferente rispetto all’annullamento per illegittimità originaria.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione con d.P.R. del 19.10.2022 e prestato il giuramento di rito il 6.12.2022, impugnava il decreto ministeriale del 2.8.2023 di rigetto dell’originaria istanza di concessione, presentata ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il diniego presupponeva il d.P.R. del 27.07.2023, con cui l’Amministrazione aveva annullato la precedente concessione, avendo il Comparto Sicurezza espresso parere contrario in data 17.02.2023 per elementi ostativi alla sicurezza della Repubblica emersi dopo il giuramento. Il ricorrente deduceva il difetto assoluto di attribuzione, essendo lo status civitatis divenuto intangibile dopo il giuramento, e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 91/1992, non ricorrendo i presupposti tassativi ivi previsti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio qualifica il provvedimento presidenziale di annullamento della cittadinanza come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, espressione del generale potere di autotutela decisoria, e non come revoca per fatti sopravvenuti. La prestazione del giuramento non preclude l’esercizio del potere di autotutela in presenza di vizi originari, poiché l’annullamento d’ufficio opera retroattivamente, travolgendo gli effetti dell’atto illegittimo sin dall’origine. Lo status acquisito non può pertanto consolidarsi, ove la sua attribuzione risulti viziata fin dal principio.
Il Collegio ritiene inconferente il richiamo all’art. 10-bis l. n. 91/1992, che disciplina la revoca per condanne definitive per delitti contro la personalità dello Stato, ipotesi diversa dall’annullamento per illegittimità originaria, determinato da elementi istruttori acquisiti successivamente ma riferiti a circostanze preesistenti. Tale ricostruzione si fonda sul principio di inesauribilità del potere amministrativo, rafforzato dalla particolare incidenza della concessione della cittadinanza sugli interessi pubblici essenziali dello Stato.
Il Tribunale delimita il thema decidendum ai motivi dedotti, escludendo lo scrutinio d’ufficio di eventuali vizi ulteriori, come il difetto d’istruttoria o la carenza di motivazione, non specificamente censurati. L’eventuale estensione del sindacato oltre i limiti del petitum integrerebbe il vizio di ultrapetizione, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza. In conclusione, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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