Abbandono di rifiuti: onere di qualificazione come veicoli destinati alla commercializzazione e sospensione limitata all’ordine di rimozione dei materiali edili (TAR Lombardia n. 770 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la qualificazione di autovetture come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 risulta corretta laddove il proprietario non provi che i veicoli, acquistati da oltre dieci anni, siano destinati alla commercializzazione. L’ordine di rimozione dei rifiuti può essere emanato in via solidale solo previo accertamento della responsabilità del destinatario: esso va pertanto sospeso nei confronti della società che opera in un settore economico differente e per la quale tale responsabilità non sia stata verificata. L’assenza del periculum in mora può essere desunta dalla sottoposizione dell’area a sequestro, che impedisce alla società di rientrarne nella disponibilità fino all’esito di un progetto di smaltimento validato dall’autorità.

Il Fatto

Una società, operante nel commercio di autoveicoli, impugnava due provvedimenti con cui il Comune di Legnano le aveva ordinato, in solido con la società proprietaria dell’area, la rimozione di rifiuti rinvenuti in un sito. Il sopralluogo del Nucleo Carabinieri Forestale aveva accertato la presenza di gru, container, macerie, materiali edili e coibentanti, parti meccaniche, batterie e ben 29 veicoli abbandonati contenenti olii e liquidi.

La ricorrente chiedeva la sospensione cautelare delle ordinanze, contestando la qualificazione dei beni come rifiuti e la propria responsabilità solidale per l’abbandono dei materiali edili.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha condotto un esame sommario, proprio della fase cautelare, distinguendo la posizione della ricorrente in relazione alle diverse categorie di rifiuti rinvenuti. In primo luogo, con riferimento alle autovetture e alle batterie, il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. La società, che svolge attività di commercio di autoveicoli, non aveva fornito prova che i veicoli fossero destinati alla commercializzazione: l’acquisto risalente a più di dieci anni prima rendeva, ad avviso del Tribunale, plausibile la qualificazione come rifiuti, così come quella delle batterie, classificate come rifiuti speciali pericolosi.

Diversamente, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con riferimento all’ordine di rimozione dei materiali edili. Tale ordine era stato emanato senza un accertamento circa la responsabilità della ricorrente, la quale opera in un differente settore economico. Secondo il Collegio, non può configurarsi una responsabilità solidale per l’abbandono di rifiuti in assenza di elementi istruttori che colleghino la società a quella specifica tipologia di materiale.

Quanto all’ordinanza dirigenziale, il TAR ha rilevato l’assenza del periculum in mora. L’area, infatti, risultava sottoposta a sequestro e la società avrebbe potuto rientrarne nella disponibilità solo all’esito della presentazione di un analitico progetto di smaltimento, da sottoporre alla valutazione dell’autorità giudiziaria. Tale circostanza escludeva l’urgenza di una tutela anticipatoria.

In accoglimento parziale dell’istanza, il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 163 del 09.03.2026 limitatamente all’ordine di rimozione dei materiali edili, rigettando la domanda per il resto. Ha inoltre fissato l’udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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