Annullamento ex lege dei debiti fino a mille euro e giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 173 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi ad istanza di parte disciplinati dall’art. 172, lett. d), c.g.c., rientra la controversia promossa dall’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione per l’accertamento del rapporto di dare-avere connesso ai carichi affidati e non riscossi, non involgendo essa profili risarcitori propri della responsabilità amministrativa. La pretesa creditoria dell’ente impositore è però automaticamente annullata ex lege quando il carico rientri tra i debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018, con conseguente rigetto nel merito della domanda. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, restando riservata all’azione erariale del requirente contabile e presupponendo una sentenza penale irrevocabile di condanna.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore del servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Divenuto definitivo l’accertamento per mancato pagamento in misura ridotta, l’ente creditore provvedeva alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e all’iscrizione a ruolo della somma, maggiorata, trasmettendo la minuta del ruolo al concessionario della riscossione.
Il concessionario ometteva la notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, sicché il credito si estingueva per decorso del termine quinquennale, come accertato dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato. La società agiva quindi davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale; il giudizio veniva definito con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, a seguito del regolamento preventivo proposto dall’agente della riscossione e deciso dalle Sezioni Unite n. 5569/2023, che aveva affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Il giudizio era pertanto riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la qualificazione dell’agente della riscossione come agente contabile preposto alla gestione di crediti afferenti a un patrimonio pubblico. La ricorrente, società in house titolare del servizio, è legittimata a promuovere il giudizio ad istanza di parte, perché la domanda non è inquadrabile né nel giudizio di responsabilità erariale né nel giudizio di conto.
La Corte riqualifica il petitum: la richiesta di pagamento coincide, in sostanza, con i crediti non riscossi per l’asserita negligenza dell’agente, e va letta come verifica dei rapporti di dare-avere, secondo l’insegnamento della Sezione II d’Appello n. 39/2023. È disattesa pertanto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente impositore: la categoria dell’art. 172, lett. d), c.g.c. è aperta e consente l’iniziativa anche dell’ente creditore.
Anticipato il merito in virtù del principio della ragione più liquida, il Collegio accerta la fondatezza dell’eccezione di annullamento ex lege. Il carico è stato affidato all’agente della riscossione il 15.04.2008 per un importo inferiore a mille euro: ricorrono quindi i presupposti dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018, che dispone l’annullamento automatico dei debiti di modesto importo, con richiamo all’art. 1, comma 529, legge n. 228/2012. Il venir meno della pretesa prescinde dall’esame delle cause della mancata esazione, compresa l’intervenuta prescrizione.
La normativa è letta come rinuncia preventiva del legislatore a scrutinare le concrete vicende della riscossione, orientata a superare l’antieconomicità dell’esazione dei crediti vetusti; il Collegio richiama la Corte cost. n. 190/2023 sulle disfunzioni del sistema di riscossione, nonché la giurisprudenza di legittimità sui profili di bilanciamento degli interessi.
La domanda di inadempimento contrattuale è dunque rigettata nel merito, con assorbimento degli ulteriori profili. Quanto al danno all’immagine, la Corte lo dichiara inammissibile: la relativa azione presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna a carico dei dipendenti e va proposta nell’ambito del giudizio di responsabilità, non essendo esperibile con lo strumento dell’istanza di parte. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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