Cessazione della materia del contendere e spese nella riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 175 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare contrasto solo sulle spese. Quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, il giudice non dichiara la cessazione, ma valuta l’interesse ad agire. Il soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna alle spese, che si liquidano secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Una dipendente di un ente locale, collocata in quiescenza, ha agito per ottenere la ricostruzione della pensione e del trattamento di fine servizio, con l’inserimento dei contributi previdenziali correlati alle differenze economiche riconosciute dal nuovo contratto collettivo. Il contratto era stato approvato dopo il collocamento a riposo e gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti con la busta paga di giugno 2018.
Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice ordinario, la ricorrente ha riassunto il giudizio davanti alla Corte dei conti contro l’ente previdenziale e l’ente locale. L’ente previdenziale ha rappresentato di avere già inserito i contributi e ricostruito la pensione, con pagamento degli arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha aderito in udienza; l’ente locale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, richiamato mediante il precedente delle Sezioni Unite n. 21757 del 2021, secondo cui la cessazione della materia del contendere esige che entrambe le parti prendano atto del mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi. Il contrasto può residuare solo sulle spese, da risolvere secondo la soccombenza virtuale.
Nel caso concreto la ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’ente previdenziale, confermando l’effettivo pagamento della maggior pensione e dei relativi arretrati. Risulta provato che l’ente previdenziale, in data successiva al deposito del ricorso, ha inserito sulla posizione contributiva i contributi dovuti sugli arretrati e ha ricostruito il trattamento. La circostanza è attestata dalla relazione amministrativa e dai documenti prodotti: la determina di riliquidazione e il prospetto di calcolo e liquidazione degli arretrati, con indicazione del mese di pagamento.
La Corte verifica altresì l’adempimento dell’ente locale, il cui versamento contributivo costituisce presupposto della riliquidazione. Sul punto richiama l’accertamento del giudice ordinario, secondo cui è incontestato l’adempimento dell’obbligazione contrattuale, avendo l’ente riconosciuto l’emolumento con la busta paga straordinaria di giugno 2018. Le difese dell’ente locale sulla distinzione tra versamento contributivo e comunicazione dei dati per la riliquidazione, nonché sul ruolo della circolare n. 26 del 2019, non vengono esaminate nel merito, perché assorbite dalla cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la Corte rileva che il soddisfacimento della pretesa è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Ne deriva la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500,00 euro e distratte in favore dei procuratori antistatari, con richiamo alla precedente pronuncia della medesima Sezione n. 380 del 2023. Le spese tra ricorrente ed ente locale sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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