Annullamento ex lege debiti minori interrompe nesso causale in giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 216 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte davanti alla Corte dei conti, instaurato dall’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione per il mancato introito di somme iscritte a ruolo, la pretesa va qualificata come azione dichiarativa volta all’accertamento contabile dei rapporti di dare-avere e non come domanda risarcitoria. L’annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a euro 1.000,00, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce factum principis sopravvenuto, estraneo alla condotta del concessionario e di per sé sufficiente a cagionare la mancata entrata: esso interrompe il nesso causale tra l’inerzia dell’esattore e il pregiudizio patrimoniale, con conseguente rigetto della domanda. La richiesta di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, essendo azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale, ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c.

Il Fatto

L’azienda di trasporto pubblico locale, titolare del servizio nel Comune di Napoli, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Non essendo stata corrisposta la somma in misura ridotta, l’ente notificava ordinanza-ingiunzione e trasmetteva il ruolo al concessionario della riscossione nel settembre 2009.

Il concessionario non notificava la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione. L’utente proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, che accertava la prescrizione del credito e annullava la cartella con sentenza passata in giudicato. L’azienda conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di pace per l’inadempimento contrattuale e il ristoro del danno; il giudice ordinario declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio, l’ente creditore chiedeva la condanna al pagamento della somma non riscossa e il risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio afferma d’ufficio la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost., che attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica e la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. In difetto di limitazioni legislative, rientrano in tale ambito anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell’ente impositore, la Corte qualifica la pretesa non in senso risarcitorio ma come azione dichiarativa di accertamento contabile dei rapporti di dare-avere, ammissibile ai sensi dell’art. 172, lett. d, c.g.c., categoria atipica e residuale dei giudizi ad istanza di parte applicabile anche a soggetti diversi dallo Stato.

Nel merito, assume rilievo assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’annullamento automatico dei debiti inferiori a euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018. La Corte richiama la Cass. Sez. V, ordinanza n. 15471/2019, che ha ritenuto sufficiente l’affidamento dei carichi entro i termini di legge, essendo obiettivo del legislatore concentrare l’attività esattiva sulle quote più recenti o di maggior importo.

Il Collegio ritiene che, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione disposto dal giudice ordinario, l’annullamento ex lege del credito inferiore a euro 1.000,00 trovi comunque applicazione, trattandosi di factum principis ostativo alla realizzazione della pretesa. Ne deriva l’insussistenza del nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata riscossione: dopo la condotta omissiva è intervenuto un fatto estraneo all’agente, di per sé necessario e sufficiente a cagionare la mancata entrata. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è quindi rigettata.

Quanto al danno all’immagine, la Corte ne dichiara l’inammissibilità: a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., la sua risarcibilità presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, comunicata alla Procura regionale ai fini dell’eventuale azione erariale. La domanda non può dunque trovare autonomo ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità del thema decidendum e degli interventi legislativi succedutisi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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