Sospensione licenza ex art. 100 TULPS per singolo episodio di cessione stupefacenti (TAR Emilia-Romagna n. 757 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di pubblico esercizio disposta dal questore ai sensi dell’art. 100 TULPS è misura di prevenzione, non sanzionatoria, volta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, prescindendo da ogni personale responsabilità del titolare del locale. Il potere attribuito al questore sussiste al ricorrere di presupposti autonomi concernenti l’esercizio commerciale, il cui accertamento implica un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, sviamento o inattendibilità della scelta. Anche un singolo episodio, quale la cessione di sostanza stupefacente all’interno del locale con conseguente malessere dell’acquirente, può integrare l’oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica che giustifica l’adozione della misura precauzionale.
Il Fatto
La Questura di Bologna aveva disposto la sospensione per quindici giorni delle autorizzazioni relative a un pubblico esercizio, ai sensi degli artt. 100 e 17-ter TULPS e dell’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991. Il provvedimento era stato adottato a seguito di un episodio verificatosi nella notte tra il 15 e il 16 settembre, quando una ragazza, dopo aver trascorso la serata nel locale, si era sentita male per l’assunzione di sostanza stupefacente acquistata all’interno, tanto da richiedere l’intervento di un’autoambulanza allertata da cittadini e avventori dei locali limitrofi.
L’Amministrazione contestava la mancata adozione di accorgimenti e comunicazioni da parte della società e degli addetti alla sicurezza per prevenire o limitare le conseguenze dell’evento. La società ricorrente impugnava il decreto deducendo il travisamento dei fatti, sostenendo che non vi fossero stati tumulti o gravi disordini e che il personale si fosse attivato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’ambito di applicazione dell’art. 100 TULPS, il quale àncora il potere di sospensione a tre distinte fattispecie: il verificarsi di tumulti o gravi disordini; l’essere il locale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; la costituzione, comunque, di un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Richiamando il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422, il Tribunale ha precisato che la misura ha natura preventiva e non repressiva, mirando a impedire la prosecuzione di un’attività pericolosa a prescindere dalla condotta personale del titolare. L’accertamento dei presupposti implica l’esercizio di un’ampia discrezionalità, sindacabile solo nei limiti del difetto di istruttoria, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della sproporzionalità, dello sviamento e dell’attendibilità della scelta, come affermato da TAR Lombardia, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 81.
Il Collegio ha inoltre richiamato il principio per cui anche un singolo episodio può giustificare la misura preventiva, quando costituisca un pericolo oggettivo per la sicurezza pubblica, come sostenuto da Cons. Stato, sez. I, parere 22 marzo 2023, n. 594. Nella fattispecie, la cessione di sostanza stupefacente all’interno del locale, con il conseguente malessere della ragazza, è stata qualificata come fatto grave che, a prescindere da eventuali responsabilità “attive” della società, legittima un provvedimento precauzionale volto a garantire la sicurezza pubblica e a dissuadere dall’uso improprio del locale.
Il provvedimento è stato pertanto ritenuto ragionevole e proporzionato, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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