Regolamento sopravvenuto sui chioschi e tutela dell’affidamento nel procedimento unitario (TAR Sicilia n. 1288 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del tempus regit actum non opera in modo lineare nei procedimenti amministrativi unitari di lunga durata. Esso va coordinato con il mantenimento della congruenza logico-procedimentale delle attività già svolte e sottoposto a un giudizio di compatibilità procedimentale. Quando il ritardo nell’adozione del provvedimento finale non è imputabile al privato ma esclusivamente all’Amministrazione, il regime normativo va cristallizzato al momento dell’avvio del procedimento, a tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Ne consegue l’inapplicabilità del regolamento sopravvenuto che vieti la localizzazione assentita e l’insussistenza dell’obbligo di riconvocare la conferenza di servizi. La valutazione di compatibilità paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, con onere di puntuale allegazione a carico di chi la contesti.
Il Fatto
La ditta ricorrente gestisce un chiosco storico in forza di concessione di suolo pubblico valida fino al 2032. Ha impugnato il provvedimento unico conclusivo con cui il Comune ha assentito l’apertura, sul lato opposto della medesima piazza, del chiosco gestito dalla società controinteressata, deducendo la diretta concorrenza tra le due attività commerciali, di identico oggetto.
La ricorrente ha censurato la violazione del Regolamento per l’installazione dei chioschi approvato dal Consiglio comunale nel 2023, che vieta l’apertura di nuovi chioschi nel centro storico, il difetto di istruttoria per mancata riconvocazione della conferenza di servizi e l’illegittimità del nulla osta paesaggistico. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso la concessione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito. Sul primo motivo, il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui la lineare applicazione del tempus regit actum va coordinata con la congruenza logico-procedimentale delle attività già svolte, sicché il procedimento, ove non si esaurisca immediatamente, non va necessariamente definito in conformità alla disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale.
Il Collegio ha valorizzato il contemperamento, già ammesso dal giudice amministrativo, cui va sottoposta la regola. Nei procedimenti unitari di lunga durata, esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento richiedono di cristallizzare il regime normativo al momento dell’atto di avvio. Tale esito vale a maggior ragione quando il lungo tempo dell’istruttoria non è imputabile al cittadino ma esclusivamente all’Amministrazione.
Applicando tali principî, il TAR ha osservato che l’istanza della controinteressata risale al 2020, tre anni prima del Regolamento invocato dalla ricorrente. Il ritardo è dipeso dall’iniziale erroneo diniego, poi annullato in sede giurisdizionale, e dalla conseguente necessità di ripetere l’istruttoria e la conferenza di servizi. Non è stato dedotto alcun fatto riferibile alla sfera di controllo della controinteressata idoneo a determinare il ritardo. L’affidamento di questa è stato quindi ritenuto legittimo e meritevole di tutela, con conseguente inapplicabilità del Regolamento sopravvenuto e rigetto anche del secondo motivo.
Quanto ai motivi sul nulla osta paesaggistico, il Collegio ha ribadito che la valutazione di compatibilità paesaggistica è ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, da allegare e argomentare puntualmente. Le censure della ricorrente sono state giudicate generiche, fondate sull’asserito contrasto tra il contesto liberty della piazza e le caratteristiche moderne della struttura, senza individuare profili di illogicità. Ritenuta la genericità delle doglianze e la mancata prova di un pregiudizio concreto al paesaggio, il TAR ha validato la succinta motivazione del nulla osta. Il ricorso è stato rigettato; il ricorso incidentale, proposto in via subordinata, è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse; le spese sono seguite la soccombenza.
Nota della Redazione
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