Estervestizione: onere probatorio e sede dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 32441 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esterovestizione, la nozione di sede dell’amministrazione di cui all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, contrapposta a quella di sede legale, coincide con la sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente. Essa non può tuttavia coincidere sic et simpliciter con il luogo di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento della controllante: un effettivo spostamento presuppone che quest’ultima assuma il ruolo di amministratore indiretto della controllata, usurpandone l’impulso imprenditoriale e riducendola a mero satellite. Grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che la società estera costituisce una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica e finalizzata a un indebito vantaggio fiscale; la scelta di una legislazione più favorevole non integra di per sé abuso della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava d’ufficio i redditi prodotti nel 2010 da una società di diritto lussemburghese, interamente posseduta da due persone fisiche residenti in Italia e a sua volta partecipata, insieme ai medesimi soci, in una società italiana operante nel settore della produzione e commercio di orologi. L’Ufficio riteneva dimostrato che la direzione effettiva della società estera fosse localizzata in Italia e recuperava a tassazione i relativi redditi ai fini IRES e IRAP.
La società impugnava l’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito prova idonea della localizzazione italiana della direzione effettiva. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, confermando la decisione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, attinenti alla mancanza di allegati e alla presunta richiesta di revisione del merito, e le ritiene infondate. La Corte richiama il principio di esaustività del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come corollario del requisito di specificità, precisando che esso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, in linea con la sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e con Cass. S.U. n. 8950/2022. Nel caso di specie il ricorso riproduce gli stralci degli atti impositivi e dei gradi di merito, risultando scrutinabile.
Il collegio affronta poi la questione dell’asserito giudicato penale esterno invocato dalla contribuente ai sensi dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74/2000, come novellato dall’art. 1 del d.lgs. n. 87/2024, con riferimento alla sentenza assolutoria del Tribunale penale di Milano n. 675/2018. Rilevata l’esistenza di questioni di legittimità costituzionale e di contrasto rimesse alla Consulta e alle Sezioni Unite, la Corte ritiene di poterne prescindere per l’infondatezza del ricorso erariale, restando le richieste della parte privata assorbite.
Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, è infondato. La Corte ricorda che il riesame dell’apprezzamento probatorio è sottratto al giudizio di legittimità, salvo che la motivazione sia meramente apparente o intrinsecamente implausibile, secondo il rigoroso insegnamento di Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014. I giudici territoriali hanno costruito un percorso argomentativo coerente, fondato sul corretto riparto dell’onere probatorio e sull’esclusione dell’idoneità della documentazione dell’Ufficio, sicché la motivazione, pur sintetica, regge al vaglio di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ricostruisce la nozione di esterovestizione come fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, e ribadisce che la sede dell’amministrazione non coincide automaticamente con il luogo di esercizio della direzione e coordinamento della capogruppo: occorre un grado di eterodirezione concreta che riduca la controllata a mero satellite, come affermato da Cass. n. 1544 del 2023 e da Cass. n. 23842 del 25 agosto 2025. Il collegio richiama la giurisprudenza unionale sul diritto di stabilimento e sulla nozione di costruzione puramente artificiosa (Corte giust. Cadbury Schweppes, C-196/04; Planzer Luxembourg Sàrl, C-73/06), nonché la tie-breaker rule dell’art. 4, par. 3, della Convenzione Italia-Lussemburgo. La sentenza impugnata si è correttamente misurata con gli indici rivelatori dell’esterovestizione, concludendo che gli elementi considerati propendono per la reale residenza in Lussemburgo, e ha applicato il principio secondo cui l’onere di provare l’artificiosità incombe all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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