Litisconsorte pretermesso in appello e validità del mutuo condizionato come titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III n. 21843 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la mancata citazione di un litisconsorte necessario costituisce sempre error in procedendo, censurabile in sede di legittimità a prescindere dall’esito dell’impugnazione, perché l’integrità del contraddittorio è precondizione dell’utiliter data sentenza. Nel giudizio di legittimità, invece, l’integrazione del contraddittorio è superflua quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile e il contraddittorio sia stato integro nei gradi di merito. Il mutuo condizionato, con contestuale costituzione in deposito o pegno irregolare della somma mutuata e obbligo del mutuante di svincolarla al verificarsi del convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituirla.
Il Fatto
Nel 2003 la banca concesse a una società di trasporti un mutuo di 450.000 euro, garantito da fideiussione a prima richiesta e da ipoteca prestata da quattro garanti. Nel 2010 il creditore, tramite mandataria, avviò l’esecuzione forzata pignorando immobili dei garanti; alla procedura intervennero altri creditori. Nel 2017 i crediti furono ceduti in blocco a una società veicolo.
Dopo essere rimasti soccombenti in una prima opposizione, i quattro garanti ne proposero una seconda, deducendo che il contratto posto a fondamento dell’esecuzione non era titolo esecutivo, trattandosi di mutuo sospensivamente condizionato. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello confermò, ritenendo irrilevante la mancata notifica dell’atto d’appello a quattro litisconsorti contumaci, in quanto l’infondatezza del gravame rendeva ultronea l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: il ricorso non risulta notificato ai quattro creditori intervenuti. Il Collegio ritiene superfluo ordinare l’integrazione, perché essi non sono litisconsorti necessari. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione i creditori intervenuti lo sono solo se i motivi di opposizione investono la posizione sia del creditore procedente sia di quelli intervenuti, secondo la recente ridefinizione nomofilattica richiamata (Cass. Sez. 3, 20.03.2025, n. 7478).
Nel caso concreto i debitori hanno invocato l’inesistenza del titolo esecutivo sul quale la sola cessionaria ha coltivato l’esecuzione: doglianza che, anche se accolta, non produrrebbe effetti rispetto ai creditori intervenuti e titolati.
La Corte precisa poi, per completezza, il diverso regime dell’integrazione del contraddittorio nei due gradi. Nel giudizio di appello prima si deve integrare il litisconsorzio necessario e solo dopo valutare la fondatezza dell’impugnazione; nel giudizio di legittimità prima si valuta ammissibilità e fondatezza del ricorso e solo dopo si stabilisce se occorra integrare il contraddittorio. La mancata citazione di un litisconsorte necessario in appello resta error in procedendo censurabile in Cassazione, quale che sia stato l’esito.
Nel merito, il primo motivo, relativo alla titolarità del credito, è infondato: i ricorrenti, nella comparsa di costituzione in primo grado, avevano essi stessi riconosciuto la qualità di cessionaria in capo alla società, rendendo tardiva e inammissibile la successiva eccezione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce delle Sezioni Unite n. 5968 del 2025: il mutuo con contestuale deposito o pegno irregolare della somma, con obbligo del mutuante di svincolarla al verificarsi del convenuto, è valido titolo esecutivo di per sé, senza necessità di nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, essendo sufficiente che la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario e che questi abbia assunto l’obbligazione di restituirla.
La circostanza che le Sezioni Unite abbiano risolto i contrasti solo nel corso del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese; la restante metà è posta a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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