Il sequestro penale non rende nulla l’ordinanza di demolizione (TAR Liguria n. 781 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un’area interessata da abuso edilizio non determina la nullità dell’ordinanza di demolizione, ma incide esclusivamente sulla sua eseguibilità materiale, comportando l’eventuale differimento del termine per la rimessa in pristino, che decorre dal dissequestro. L’ordinanza di demolizione può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, atteso che gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria a prescindere dall’accertamento del dolo, della colpa o della buona fede del proprietario; il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva solo ai fini della mancata acquisizione al patrimonio comunale dell’area, sempre che egli dimostri di aver posto in essere iniziative idonee a costringere il responsabile dell’abuso al ripristino.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di una strada con lavori di sbancamento realizzati abusivamente da un terzo soggetto, nei cui confronti pendeva un processo penale, all’insaputa dello stesso ricorrente. Questi deduceva la nullità del provvedimento per la presenza di un sequestro penale sull’area, la propria estraneità alla condotta illecita e l’illegittima frammentazione dei procedimenti in ordini separati per ciascuna proprietà coinvolta, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, affermando che il sequestro penale non rende illegittima l’ordinanza di demolizione: la misura cautelare, infatti, costituisce solo un impedimento temporaneo all’esecuzione del ripristino, con la conseguenza che l’obbligato ha l’onere di richiedere tempestivamente il dissequestro al fine di ottemperare all’ingiunzione. Il factum principis che inibisce l’ordine demolitorio può configurarsi soltanto a fronte del rigetto dell’istanza di dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 individua come destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso, con la conseguenza che l’ordine di demolizione può essere legittimamente indirizzato al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell’opera, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria. La buona fede del proprietario rileva, invece, esclusivamente ai fini della mancata acquisizione al patrimonio comunale dell’area, a condizione che lo stesso dimostri di aver assunto tutte le iniziative idonee a costringere l’autore dell’abuso al ripristino dello stato dei luoghi, onere non assolto nel caso di specie.
Il terzo motivo è stato infine disatteso, ritenendo legittima l’adozione di provvedimenti separati per ciascuna area interessata, in quanto tale modus procedendi risulta rispettoso delle singole posizioni soggettive dei soggetti incisi, i quali possono così contestare l’atto valorizzando le peculiarità della propria posizione, senza che possa richiamarsi l’unitarietà dell’illecito edilizio, rilevante solo ai fini della valutazione della sussistenza e gravità dell’abuso.
Il rigetto della domanda impugnatoria ha comportato il conseguente rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno, con compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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