Riconversione urbanistica e perdita dell’area produttiva: legittima la scelta del PGT (TAR Lombardia n. 2805 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta di riconversione di un comparto industriale rientra nella piena discrezionalità pianificatoria dell’Amministrazione e non determina alcun effetto espulsivo dell’attività quando quella destinazione fosse già stata impressa dal precedente strumento urbanistico. L’imposizione di soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria costituisce precipitato logico dell’obiettivo di riconversione e garantisce la prosecuzione dell’attività insediata. La determinazione delle misure compensative è espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo per errori macroscopici o irragionevolezza. Il decremento di valore dell’area costituisce fisiologica conseguenza della potestà pianificatoria.

Il Fatto

Una società è proprietaria di un compendio immobiliare a destinazione industriale sul quale è insediata da circa quarant’anni un’altra società, operante nel settore metalmeccanico. Con il ricorso, entrambe impugnano il nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune, nella parte in cui include il comparto all’interno degli Ambiti Consolidati con destinazione prevalentemente residenziale di completamento, regolamentato dagli artt. 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 del Piano delle Regole.

La nuova disciplina esclude la funzione produttiva, consente sui fabbricati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fissa un indice fondiario di 1,2 mc/mq, con una slp risultante molto inferiore a quella esistente. Le ricorrenti deducono l’effetto espulsivo dell’azienda e la mancanza di misure compensative adeguate. Il Comune eccepisce in rito l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità. Sul primo motivo, il Tribunale rileva che la riconversione dell’area è obiettivo fissato dall’Amministrazione sin dal 2009: il comparto ricade in zona residenziale densamente edificata, di pregio, con accesso diretto al centro storico, e il precedente PGT lo qualificava già come ambito di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti, con destinazione prevalente direzionale, commerciale e residenziale e senza ammettere quella industriale.

La nuova disciplina, dunque, non produce alcun effetto espulsivo: conferma una scelta di rilocalizzazione già operata e nota alle società. Il motivo è infondato.

Sul secondo motivo, il Collegio osserva che non può configurarsi alcuna aspettativa tutelabile, essendo la riconversione prevista dal 2009. La limitazione ai soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è conseguenza logica dell’obiettivo di riconversione: sarebbe irragionevole consentire ristrutturazione o ampliamento. Gli interventi ammessi garantiscono il mantenimento dell’attività in stato idoneo alla prosecuzione.

Quanto al terzo motivo, la determinazione delle misure compensative rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa. Non emergono errori macroscopici né irragionevolezza: l’Amministrazione ha riconosciuto un bonus una tantum e non ha disposto l’immediata rilocalizzazione. Il decremento di valore, oltre a non essere dimostrato, è fisiologica conseguenza della potestà pianificatoria.

Il quarto motivo è infondato: l’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005 presuppone immobili dismessi da almeno cinque anni, o certificati tali con perizia asseverata giurata, che causino criticità per salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali, inquinamento o degrado. Tali presupposti non sussistono. L’ultimo motivo, sulla disparità di trattamento rispetto ad altra azienda, non è condivisibile: il riferimento riguarda aree produttive e non residenziali, difettando l’assoluta identità di situazioni di fatto richiesta per le scelte discrezionali. Le spese sono compensate in ragione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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