Concessioni demaniali rilasciate con procedura evidenziale adeguatamente pubblicizzata non sono inesistenti (TAR Lazio n. 7149 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime rilasciate all’esito di una procedura selettiva svolta ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav., caratterizzata da forme di pubblicità rafforzata (pubblicazione sull’albo pretorio online e sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale), non possono essere equiparate alle concessioni prorogate per effetto del meccanismo di proroga automatica di cui all’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018, dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione europea dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021. A tali concessioni, rilasciate a seguito di adeguata pubblicità e in applicazione dell’art. 3, comma 2, l. n. 118/2022, non si applica il regime dell’inesistenza: esse conservano efficacia sino al termine previsto dal titolo, con la conseguenza che l’atto che ne dichiara l’inesistenza è illegittimo per violazione di legge.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Fiumicino nel 2021 con durata sino al 31.12.2033 per un complesso balneare, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione aveva dichiarato l’inesistenza del titolo, assumendo che il rinnovo fosse avvenuto in applicazione di una procedura non conforme al diritto dell’Unione europea.
Il Comune, costituitosi, eccepiva la tardività del ricorso, richiamando una precedente delibera ricognitiva della scadenza delle concessioni, e nel merito sosteneva che la procedura adottata non avesse garantito un adeguato confronto concorrenziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di tardività, rilevando che la delibera del 2023 richiamata dall’amministrazione aveva natura meramente ricognitiva del quadro normativo e non aveva carattere lesivo per la società, la quale aveva ottenuto il titolo solo successivamente.
Nel merito, il Collegio ha escluso che la fattispecie potesse essere attratta nel regime delle proroghe automatiche di cui alle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021: il Comune non si era limitato a prorogare le concessioni, ma aveva attivato una vera e propria procedura evidenziale, pubblicando l’avviso pubblico e la modulistica, nonché gli avvisi ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav.
Quanto all’idoneità della pubblicità, la Corte ha ritenuto che la pubblicazione sull’albo pretorio online e sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale integrasse una forma di pubblicità rafforzata, compatibile con gli obiettivi di trasparenza e concorrenza del diritto unionale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’efficacia dell’albo pretorio online.
Il TAR ha inoltre distinto il caso di specie dalla più recente giurisprudenza che ha ritenuto inadeguato il modulo procedimentale dell’art. 37 cod. nav., evidenziando che l’amministrazione aveva agito autonomamente, prima delle istanze dei concessionari uscenti, predisponendo l’avviso e indicando puntualmente la documentazione da presentare, in un contesto di pubblicità generalizzata degli atti.
Accolti i primi tre motivi, con conseguente annullamento della determinazione impugnata per violazione dell’art. 3 l. n. 118/2022, il Collegio ha dichiarato assorbite le ulteriori domande risarcitorie e indennitarie, compensando le spese di lite per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.