Ripiano dispositivi medici: pagamento senza conferma regionale comporta improcedibilità (TAR Lazio n. 5317 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 (convertito con l. n. 118/2025) disciplina il regime transitorio per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevedendo che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Tuttavia, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione o Provincia Autonoma, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento. In mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione dell’avvenuto pagamento da parte della società ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società Dasit S.p.A. ha impugnato una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le linee guida del 6 ottobre 2022, l’Accordo CSR del 7 novembre 2019 e la determinazione n. 24681 del 14 dicembre 2022 con cui la Regione Toscana ha individuato gli importi dovuti dalla ricorrente a titolo di ripiano.
In pendenza del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano versando solo il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ricorrente, con memoria del 19 gennaio 2026, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della quota ridotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la disciplina transitoria introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede una procedura specifica: dopo il versamento della quota del 25%, le Regioni e le Province autonome devono accertare l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati nei bollettini ufficiali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Solo a seguito di tale comunicazione può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento, ma la Regione Toscana non ha ancora comunicato al Tribunale il provvedimento di accertamento. Il Collegio ritiene che, pur mancando la comunicazione regionale che avrebbe consentito la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la dichiarazione della società di aver adempiuto al versamento del 25% evidenzia comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
L’opzione esercitata dalla ricorrente di avvalersi del meccanismo agevolato di definizione della propria posizione debitoria comporta, infatti, l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018. La scelta di aderire a tale disciplina transitoria rende priva di utilità una decisione nel merito delle censure proposte avverso gli atti impugnati.
Il Tribunale dichiara, quindi, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione. Il Collegio ordina, infine, l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, con la precisazione che gli effetti della pronuncia si producono solo tra le parti del giudizio, ferma restando la rilevanza della dichiarazione di improcedibilità ai fini della definizione del contenzioso pendente.
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Nota della Redazione
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