Annullamento ordinanza demolizione chiosco per difetto di proporzionalità (TAR Abruzzo n. 395 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Sindaco dispone la rimozione di un manufatto adibito ad attività commerciale per ragioni di igiene e sicurezza pubblica è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità ove non dia conto delle ragioni che rendono impraticabile la scelta conservativa di minore impatto. L’Amministrazione deve motivare in ordine alla necessità della demolizione e all’impossibilità, da dimostrare, di adottare misure alternative di bonifica e ripristino. La nota dell’Autorità sanitaria che demandi al Comune l’individuazione delle misure di tutela, senza prospettare la rimozione, non esonera l’ente dall’onere di giustificare la soluzione più afflittiva. Il sindacato di legittimità si estende al rispetto del c.d. principio del minimo mezzo, quale canone di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente gestisce un chiosco nel territorio comunale. A seguito di un’ispezione del servizio SIAN dell’ASL, il predetto servizio ha accertato lo stato di degrado della struttura e carenze igienico-sanitarie, disponendo la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igieniche e strutturali, ai sensi dell’art. 138, comma 2, lett. i), Regolamento CE 625/2017.
Successivamente, un diverso servizio aziendale, il SIESP, ha svolto una ulteriore ispezione e ha segnalato al Comune la persistenza di criticità, chiedendo l’adozione urgente delle misure necessarie. Il Sindaco ha quindi emesso l’ordinanza con cui ha ingiunto al ricorrente di rimuovere il chiosco entro quindici giorni. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la contraddittorietà rispetto agli esiti degli accertamenti sanitari e la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune si è costituito, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, fondata su una comunicazione di avvio di un procedimento sanzionatorio e di decadenza della concessione di suolo pubblico. L’eccezione è infondata: la comunicazione di avvio non costituisce provvedimento finale e non ha ancora prodotto l’effetto prospettato. In ogni caso, l’eventuale sospensione dell’attività e la revoca della concessione non farebbero venir meno l’interesse alla caducazione dell’ordinanza di demolizione, quantomeno ai fini risarcitori.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ravvisa una contraddizione tra il verbale del servizio SIAN, che disponeva la sola sospensione dell’attività, e l’ordinanza sindacale di rimozione. Il Collegio rileva però che l’ordinanza impugnata è stata adottata non in seguito a quel verbale, ma in esito alla diversa ispezione del servizio SIESP, che si occupa di sanità pubblica e non di igiene degli alimenti. Tale servizio ha chiesto al Sindaco l’adozione urgente delle misure necessarie. Non sussiste dunque contraddizione, né difetta la situazione di urgenza che giustifica l’intervento comunale.
Il secondo motivo è invece fondato. Il Collegio richiama la propria precedente ordinanza n. 183/2024, con cui la domanda cautelare era stata accolta. Il provvedimento risulta sproporzionato rispetto alla finalità perseguita: la relazione del servizio SIESP e la nota al Comune danno atto di criticità concrete, quali la presenza di guano di volatili e di cavi elettrici danneggiati, e prospettano un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, ma non domandano la rimozione del chiosco.
Ne deriva che l’ente locale avrebbe potuto ingiungere all’esercente misure diverse dalla rimozione, consistenti nella bonifica e nel ripristino delle condizioni igieniche. Il Sindaco ha invece disposto la demolizione senza indicare le ragioni della scelta ablatoria in luogo della manutenzione conservativa, e senza affermare che tale soluzione non era praticabile per garantire la salute pubblica.
A fronte di una nota sanitaria che demandava al Comune l’individuazione delle misure di tutela senza indicarne di specifiche, era necessario giustificare la soluzione definitiva e l’impossibilità di alternative, prospettate nella prima ispezione e comunque non escluse nella seconda. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza comunale annullata, con condanna del Comune alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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