Annullata l’ordinanza comunale che ostacola la realizzazione di una SRB 5G (TAR Lazio n. 607 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti amministrativi di limitazione della circolazione stradale sono espressione di ampia discrezionalità, ma devono rispettare il principio di proporzionalità, declinato nell’indagine trifasica di idoneità, necessarietà e adeguatezza del mezzo rispetto all’obiettivo. L’ordinanza che inibisce la sosta e il transito all’unica tipologia di mezzi idonea a raggiungere un cantiere accessibile per un solo percorso integra eccesso di potere per sviamento della funzione, allorché la motivazione fondata su generiche esigenze di sicurezza risulti smentita dai fatti e la restrizione riveli la reale finalità di ostacolare l’attività del privato, titolare di un titolo assentivo tacito. In tali ipotesi la limitazione è illegittima, per difetto del doveroso contemperamento tra la tutela della sicurezza stradale e l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, quando il giudice amministrativo abbia già accertato il diritto del ricorrente a eseguire i lavori.
Il Fatto
La società ricorrente è soggetto attuatore di un progetto PNRR per la copertura della rete 5G nelle aree a fallimento di mercato e deve realizzare una SRB su un sedime raggiungibile attraverso una sola strada comunale. Con ordinanza dirigenziale n. 65 del 18 dicembre 2025 il Comune resistente ha disposto il divieto di sosta e transito per i mezzi superiori a 6,5 tonnellate su quella via, precludendo di fatto l’avvio dei lavori.
L’atto è intervenuto dopo che la Sezione, in sede cautelare, aveva riconosciuto il fumus boni iuris sul diritto della società a realizzare l’impianto, per essersi formato il silenzio-assenso sull’istanza. La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lazio, deducendo l’eccesso di potere sotto i profili della tempistica, del contenuto, della finalità e degli effetti. Il Comune si è costituito sostenendo ragioni di urgenza legate alla sicurezza e alla manutenzione del fondo stradale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro già delineato in fase cautelare, confermato dal più approfondito esame del merito. La documentazione in atti comprova che l’ordinanza è stata adottata con modalità e finalità eccedenti lo scopo tipico del potere esercitato, configurando eccesso di potere per sviamento della funzione.
La giustificazione addotta dal Comune si fonda su presupposti generici e, in parte, smentiti dai fatti. La necessità di eseguire lavori di messa in sicurezza finanziati dal MIT viene meno, poiché l’ente non è risultato tra i beneficiari del contributo. Le ragioni di sicurezza stradale restano poi evanescenti e non sostanziate, nemmeno nel corso del giudizio, con esclusivo riferimento a formule di stile.
La tempistica dell’atto è significativa: l’ordinanza è stata adottata subito dopo l’ordinanza cautelare n. 321/2025 e immediatamente prima della sentenza n. 149/2026, che hanno riconosciuto il diritto della società al titolo assentivo tacito ai sensi dell’art. 44, comma 10, del codice delle comunicazioni elettroniche. Il contenuto del provvedimento, colpendo proprio i mezzi idonei al trasporto dei materiali, e il suo effetto pratico, inibendo l’unico accesso al cantiere, ne rivelano la reale finalità ostativa.
La Corte afferma inoltre la violazione del principio di proporzionalità. L’ordinanza preclude in modo definitivo e a tempo indeterminato il passaggio, con la conseguente impossibilità di iniziare i lavori. Il Comune ha omesso il doveroso contemperamento tra le esigenze di sicurezza stradale, da apprezzare su basi oggettive, e l’interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura nei tempi del Piano.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti di limitazione della circolazione, incidendo sulla sfera di libertà del cittadino, esigono un’indagine trifasica di idoneità, necessarietà e adeguatezza, del tutto omessa nel caso concreto. Quando il fondo disponga di un unico accesso e la restrizione incida significativamente sull’attività imprenditoriale, la motivazione deve essere rigorosa.
Il ricorso è dunque accolto e l’ordinanza n. 65 del 18 dicembre 2025 è annullata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, con compensazione nei confronti delle Amministrazioni statali e non ripetibilità verso le parti non costituite.
Nota della Redazione
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