Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sullo scioglimento di comitato sportivo privatistico (TAR Lazio n. 613 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, individuata sulla natura effettiva della posizione soggettiva dedotta in giudizio e non sulla prospettazione delle parti. Le controversie relative allo scioglimento e alla liquidazione di una persona giuridica di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dallo statuto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Parimenti spetta al giudice ordinario la cognizione degli impegni di natura privatistica assunti su un piano paritetico e negoziale tra enti, anche se finalizzati all’organizzazione di eventi sportivi. Quando l’amministrazione non esercita alcun potere pubblico, ma agisce secondo le regole del diritto privato, difetta la giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Il Comune di Sabaudia ha istituito un comitato organizzatore per una serie di eventi internazionali di canottaggio, composto da rappresentanti del Comune, della Provincia, del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Canottaggio. I rapporti tra comitato ed ente locale erano regolati da un accordo operativo, con impegno del Comune a mettere a disposizione infrastrutture e impianti. Sono stati stipulati due contratti tra la Federazione, la F.I.S.A. e il Comune.
Dopo la rinuncia del comitato ai Campionati Europei U19, il Consiglio comunale ha dato mandato al Sindaco di comunicare la sussistenza dei requisiti per lo scioglimento; l’assemblea dei soci ha poi deliberato lo scioglimento e il Sindaco ha nominato un liquidatore. La Federazione ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR la delibera consiliare, la delibera di giunta, il decreto sindacale di nomina del liquidatore e la determinazione regionale di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, chiedendo anche l’accertamento della vincolatività degli impegni assunti dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente. La ricorrente aveva sostenuto la natura sostanzialmente pubblicistica del comitato, in quanto composto da soli enti pubblici, e l’impugnazione di delibere comunali e regionali.
Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui il riparto di giurisdizione si fonda sulla domanda proposta. Non rileva la prospettazione delle parti, ma il petitum sostanziale, ossia la concreta statuizione richiesta, e la causa petendi, da individuare in ragione dell’intrinseca ed effettiva natura della posizione soggettiva dedotta, tenendo conto dei fatti allegati e della protezione accordata in astratto dal diritto positivo.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la controversia attiene alle vicende di natura privatistica che hanno portato allo scioglimento di una persona giuridica di diritto privato, disciplinata dalle regole del codice civile e dello statuto. Il giudice ordinario dovrà valutare se le regole privatistiche che governano lo scioglimento e la liquidazione dell’ente siano state effettivamente rispettate.
La stessa conclusione vale per la domanda di accertamento della vincolatività degli impegni assunti per proporre la candidatura allo svolgimento di una serie di eventi sportivi. Tali impegni hanno natura privatistica e sono stati assunti su un piano paritetico e negoziale, sicché la loro validità e vincolatività spettano al giudice ordinario.
Il Collegio conclude che, non avendo l’amministrazione esercitato alcun potere pubblico ma avendo agito secondo le regole del diritto privato, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il processo potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate in virtù della natura della decisione.
Nota della Redazione
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