Integrazione del GLI con specialisti ASL e accomodamento ragionevole per l’inclusione scolastica (TAR Abruzzo n. 585 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, riconosciuto a prescindere dall’età anagrafica, impone che la valutazione dei bisogni individuali avvenga ad opera del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) integrato con gli specialisti dell’ASL e del territorio, ai sensi dell’art. 15, comma 8, legge n. 104/1992. Il diniego di misure organizzative che consentano la continuità del percorso educativo deve fondarsi su un’istruttoria completa e motivata, che consideri la patologia specifica dell’alunno e verifichi la praticabilità di un accomodamento ragionevole. Le esigenze organizzative dell’amministrazione, come l’assegnazione del posto di sostegno, recedono dinnanzi ai bisogni individuali della persona con disabilità grave.
Il Fatto
Un’alunna maggiorenne, affetta da grave disabilità psico-motoria con sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, dopo aver concluso la scuola secondaria di primo grado con attestato di credito formativo, veniva iscritta per l’anno 2024-2025 al primo anno di un liceo dell’Aquila. Grazie a un protocollo d’intesa tra gli istituti, continuava a frequentare la secondaria di primo grado nel proprio Comune di residenza. A fronte della richiesta di rinnovo della convenzione, i dirigenti scolastici, su parere dei rispettivi GLI, negavano il rinnovo per l’anno successivo. Il tribunale, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare volta al riesame, annullava i provvedimenti di diniego, ordinando la rinnovazione dell’istruttoria con la partecipazione degli specialisti ASL.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’inclusione scolastica, richiamando l’art. 3, commi 2 e 3, legge n. 104/1992 e il d.lgs. n. 66/2017, e chiarisce che il diritto all’integrazione scolastica spetta anche agli studenti maggiorenni iscritti alle superiori senza aver completato il percorso educativo individualizzato. Rileva, inoltre, che le circolari ministeriali non possono comprimere i diritti fondamentali della persona con disabilità.
Il primo profilo di illegittimità riguarda la composizione dei GLI: la mancata partecipazione degli specialisti dell’ASL e del territorio, prescritta dall’art. 15, comma 8, legge n. 104/1992, ha impedito un’adeguata valutazione dei bisogni legati alla patologia acustica dell’alunna, che rendeva difficoltoso lo spostamento giornaliero verso la sede del liceo. Il Tribunale evidenzia che tale carenza non è stata sanata dalla successiva integrazione postuma, in quanto lo specialista ha ignorato il bisogno specifico posto a fondamento dell’istanza di rinnovo.
Fondato risulta anche il difetto di istruttoria: né i verbali dei GLI né le note di diniego hanno considerato la patologia dell’apparato acustico, pure nota e certificata e menzionata nelle premesse del protocollo d’intesa. Il collegio rileva, inoltre, l’illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni addotte, quali l’inadempimento dell’obbligo di frequenza settimanale e il divario anagrafico, non idonee a giustificare il diniego. In particolare, l’inadempimento non può risolversi in danno dell’alunna e il mancato inserimento graduale nel nuovo ambiente non può essere addotto a fondamento del rifiuto.
La decisione richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1331/2020 per affermare che il diritto all’inclusione dell’alunno disabile non confligge con quello degli altri studenti ma convergono in un medesimo progetto sociale. Il diniego confligge infine con i principi di accomodamento ragionevole e continuità educativa, imponendo all’amministrazione di verificare la proposta di accomodamento formulata dai genitori prima di negare il rinnovo. Respinta la domanda risarcitoria per mancata prova degli elementi costitutivi diversi dall’illegittimità del comportamento.
Nota della Redazione
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