Fuochi d’artificio non classificati e prova indiziaria per il reato di detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 27274 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di tracciamento dei fuochi d’artificio non integra di per sé la fattispecie penale prevista dall’art. 53 T.U.L.P.S., che sanziona la detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati ovvero privi di marcatura CE. Essa può tuttavia assumere rilievo quale prova indiziaria, di intrinseca valenza indicativa, della natura non classificata dell’artificio. L’eccezione di inutilizzabilità di una prova, per essere ammissibile in cassazione, deve investire un elemento necessario alla decisione, secondo il canone della prova di resistenza. Il giudizio sulla sufficienza degli elementi probatori, quando il percorso logico non presenta fratture, sfugge al sindacato del giudice di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16 settembre 2025, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 53 T.U.L.P.S.. All’imputato era stata contestata la detenzione, presso un locale di cui aveva la disponibilità, di sedici fuochi di artificio non classificati, rinvenuti il 20 novembre 2020.

Avverso il provvedimento di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge processuale per essere la responsabilità desunta da dichiarazioni autoindizianti rese senza l’assistenza del difensore, e con il secondo motivo il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto integrato il reato pur in assenza di tracciamento dei fuochi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato infondato in entrambi i motivi. Quanto al primo, la Corte ha rilevato, dalla lettura degli atti consentita dalla natura del vizio dedotto, che il verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso della perquisizione non è presente nel fascicolo dibattimentale: le dichiarazioni sono entrate nel giudizio attraverso la deposizione del teste di polizia giudiziaria che le ha riferite.

Il motivo di appello, pur invocando la violazione della legge processuale, lamentava in realtà l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste per aver riferito quelle dell’imputato: profilo diverso da quello prospettato in cassazione. In ogni caso, secondo la giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo), l’eccezione di inutilizzabilità deve, a pena di inammissibilità, riguardare un elemento di prova necessario ai fini della decisione. Nel caso concreto la deduzione non disarticola il percorso logico della motivazione, perché l’attribuibilità all’imputato della detenzione è sostenuta dalla prova della sua disponibilità del locale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito la fattispecie dell’art. 53 T.U.L.P.S., richiamando il testo del comma 1 e la sanzione del comma 4. Ai fini della rilevanza penale, la detenzione deve avere ad oggetto prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, ovvero privi di marcatura CE (Sez. 1, n. 7420 del 06/05/1982, Verbano).

La sentenza di primo grado si era limitata a trarre dalla prova della detenzione la prova della responsabilità; quella di appello aveva invece ritenuto integrata la fattispecie perché i materiali detenuti non erano tracciati, non essendovi prova della loro provenienza mediante fatture di acquisto. Il ricorrente ha ragione nel dedurre che la mancanza di tracciamento non integra di per sé il reato, poiché la norma sanziona la detenzione dell’artificio non classificato o privo di marcatura CE.

Tuttavia, nel percorso logico della sentenza impugnata la mancanza di tracciamento è valorizzata non in sé, ma quale prova indiziaria della natura non classificata dell’artificio. La conclusione è coerente con la deposizione del teste di polizia giudiziaria, il quale ha affermato che la marcatura CE è di semplice contraffazione, cosicché il tracciamento della provenienza serve proprio a dare contezza della regolare classificazione. Il ricorso attacca dunque la valutazione sulla sufficienza degli elementi probatori e la desumibilità indiretta della non classificazione, operazione che, risolvendosi nel dedurre un fatto ignoto da un fatto noto di intrinseca valenza indicativa (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic), è priva di fratture logiche e sfugge al sindacato di legittimità. Alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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