Retrodatazione dei termini cautelari e connessione qualificata tra procedimenti (Cass. pen. Sez. II n. 24269 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, la circostanza che le misure siano state adottate in procedimenti pendenti davanti a uffici requirenti diversi non è di per sé ostativa all’operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice del riesame è tenuto a verificare in concreto l’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima misura, la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti, nelle forme del concorso formale, del reato continuato o della connessione teleologica, e la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della seconda misura al momento dell’adozione della prima. La motivazione che si fondi in via pressoché esclusiva sulla diversità degli uffici procedenti, omettendo tali accertamenti, è apparente e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare personale a decorrere dal 12 marzo 2025, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro per reati contro il patrimonio. Successivamente, con ordinanza dell’11 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per ulteriori fatti di truffa aggravata, collocati nel medesimo arco temporale e nel medesimo contesto territoriale.

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la misura, rigettando l’eccezione di retrodatazione sulla base della sola pendenza dei procedimenti presso uffici requirenti diversi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha richiamato il percorso consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di contestazioni a catena e di pluralità di ordinanze cautelari. Ha ricordato come la retrodatazione assolva alla funzione di riallineare la decorrenza dei termini quando le misure siano state separatamente adottate per fatti legati da connessione qualificata, e non sia limitata all’ipotesi di identità del fatto.

Sul punto il Collegio ha ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 14535 del 2006 (Librato) e quello delle Sezioni Unite n. 23166 del 2020 (Mazzitelli): la retrodatazione può essere riconosciuta, in caso di procedimenti davanti a uffici diversi, solo se tra i fatti sussista una delle ipotesi di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. — concorso formale, reato continuato, connessione teleologica — e se gli elementi giustificativi della seconda ordinanza non fossero già desumibili dagli atti al momento della prima.

La Corte ha poi precisato che, in tema di desumibilità dagli atti, il momento rilevante non coincide con la mera ricezione dell’informativa, ma con quello in cui il compendio indiziario manifesti la propria portata dimostrativa, senza necessità di ulteriori indagini o elaborazione. Ha inoltre chiarito che il criterio per stabilire se le ordinanze siano state emesse nel medesimo procedimento è il dato formale dell’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen., non essendo trasferibile alla materia cautelare la nozione sostanziale di unicità elaborata dalle Sezioni Unite n. 51 del 2019 (Cavallo) per le intercettazioni.

Quanto al sindacato di legittimità, è stato ribadito che l’esistenza della connessione e la desumibilità costituiscono questioni di fatto, sindacabili solo sotto il profilo della logicità e della coerenza argomentativa. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha omesso di verificare l’anteriorità dei fatti, di scrutinare in concreto la connessione qualificata e di accertare la desumibilità degli elementi. Tale omissione integra un vizio di motivazione apparente, che ha imposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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