Concorso morale nel reato proprio del detenuto per accesso indebito (Cass. pen. Sez. 1 n. 5416 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all’art. 391-ter cod. pen., la condotta dell’extraneus che interloquisce sistematicamente e per un arco temporale significativo con il detenuto, affrontando anche questioni di interesse criminale e sollecitandolo a reiterare le comunicazioni illecite, integra gli estremi del concorso morale nel reato proprio di cui al terzo comma della disposizione, non potendo essere relegata a mera connivenza non punibile. La distinzione tra le due figure postula che la connivenza richieda un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso esige un apporto partecipativo positivo, morale o materiale, che si manifesti anche nel rafforzamento del proposito criminoso dell’autore. Quanto al regime cautelare, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. non è superata dal mero decorso del tempo tra i fatti e l’emissione della misura, occorrendo una motivazione puntuale che valuti la persistenza della pericolosità anche alla luce di condotte anteriori o coeve di pregnante significato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, investito dell’istanza di un’indagata, riformava l’ordinanza genetica che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 391-ter cod. pen., di estorsione e di trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dalla finalità mafiosa. Quanto al primo delitto, il Tribunale escludeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alla donna, ritenendo che la sua condotta si fosse esaurita in un contegno passivo di ricezione delle telefonate del padre detenuto, privo di valenza agevolatrice. Con riferimento al reato di trasferimento fraudolento, pur riconoscendo la gravità indiziaria, il Tribunale ne escludeva l’attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dai fatti e della successiva condotta incensurata dell’indagata.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo, con unico atto, l’erronea applicazione dei principi in tema di concorso di persone nel reato proprio e la mancata considerazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa, rilevando come l’atto di impugnazione del Pubblico ministero non fosse aspecifico, ma caratterizzato da un’adeguata correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e dalla compiuta rappresentazione delle evidenze pretermesse, in ossequio al principio di autosufficienza.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 391-ter cod. pen., introdotto dall’art. 9 del decreto-legge n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, evidenziando come la norma sanzioni, al terzo comma, la condotta del detenuto che indebitamente riceve o utilizza dispositivi idonei alla comunicazione, e come tale fattispecie propria sia suscettibile di estensione ad opera della disciplina sul concorso di persone di cui all’art. 110 cod. pen., che consente di punire anche condotte atipiche di portata agevolatrice, istigatrice o di rafforzamento del proposito criminoso.

Richiamando il principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 45276 del 2003, la Corte ha ribadito che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso va individuata nella presenza di un contributo partecipativo positivo, ancorché atipico, che assicuri all’autore del reato uno stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza. Ha quindi ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che, pur dando atto delle numerose e prolungate conversazioni tra l’indagata e il padre detenuto — comprensive di esortazioni a chiamare su utenze “sicure” e di rimproveri per la mancata frequenza dei contatti — aveva escluso che tale condotta potesse integrare una agevolazione concorsuale rispetto al reato proprio del detenuto.

Quanto al profilo cautelare, la Corte ha ricordato che per i reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non è vinta dal mero decorso del tempo, ove risultino accertate la consolidata esistenza dell’associazione e la perdurante adesione dell’indagato ai suoi valori, dovendo il giudice motivare puntualmente sulla rilevanza del tempo trascorso anche valorizzando condotte anteriori o coeve di particolare pregnanza.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, per un nuovo esame volto a valutare se la condotta dell’indagata — nell’interloquire stabilmente con il detenuto e nell’esortarlo a reiterare le comunicazioni illecite — abbia rafforzato e agevolato il proposito criminoso, nonché per la rivalutazione dell’attualità delle esigenze cautelari con riferimento al delitto di trasferimento fraudolento di valori.

Nota della Redazione

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