Silenzio sull’accesso agli atti del richiedente protezione internazionale (TAR Campania n. 1856 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sull’istanza di accesso agli atti presentata dal richiedente è illegittimo e integra silenzio-inadempimento. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, l’istanza di accesso si intende respinta ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, con conseguente esperibilità del rimedio giurisdizionale. Il richiedente protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, essendo la conoscenza degli atti del procedimento che lo riguarda indispensabile per la cura dei propri interessi giuridici. L’Amministrazione che non provveda in modo espresso viola il dovere di concludere il procedimento ex art. 2 legge n. 241/1990 e i principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, formalizzava in data 13 settembre 2024 istanza di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura competente. Non ricevendo alcuna comunicazione sullo stato del procedimento, in data 6 novembre 2025, per il tramite del difensore, presentava formale istanza di accesso agli atti, notificata a mezzo PEC, per prendere visione ed estrarre copia della documentazione del proprio fascicolo.
Decorsi inutilmente i trenta giorni previsti dalla legge senza alcun riscontro, il ricorrente proponeva ricorso, notificato e depositato, deducendo la violazione degli artt. 2, 22 e ss. legge n. 241/1990 e dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna all’accesso, la nomina di un Commissario ad acta e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la fondatezza del ricorso avverso il silenzio e i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino extracomunitario.
Sul primo profilo, il Tribunale rileva che il meccanismo del silenzio-diniego disciplinato dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 consente al richiedente di adire il giudice amministrativo. È pacifico e documentalmente provato che l’istanza sia stata inoltrata in data 6 novembre 2025 a mezzo PEC e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine fosse ampiamente decorso senza riscontro alcuno, né esplicito né implicito. La legittimazione e l’interesse del ricorrente sono palesi: quale richiedente protezione internazionale, egli è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. L’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia né ha dimostrato l’esistenza di cause di esclusione ex art. 24 legge n. 241/1990.
Il comportamento omissivo contrasta con i principi di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost. e art. 1 legge n. 241/1990) e con il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso ex art. 2 legge n. 241/1990. Il silenzio è quindi dichiarato illegittimo, con accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e nomina, in caso di ulteriore inerzia, del Commissario ad acta.
Sul secondo profilo, il ricorrente ha dichiarato un reddito per l’anno 2024 pari a € 1.985,00, inferiore al limite di legge. Poiché l’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 richiede, per il cittadino extracomunitario, la certificazione dell’autorità consolare, il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 157 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente di produrre una dichiarazione sostitutiva in caso di impossibilità a presentare la documentazione. La Corte ha precisato che l’impossibilità è relativa e implicitamente dimostrata quando il richiedente prova di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza. Nel caso di specie, l’invio della richiesta tramite raccomandata con prova di consegna costituisce prova sufficiente della diligenza. In linea con tale dictum e con la giurisprudenza di merito (TAR Lazio, Sez. V, n. 192/2025), il Collegio ammette il ricorrente al beneficio e liquida il compenso al difensore in € 1.200,00, previa dimidiazione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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