Requisiti esecutivi, disponibilità effettiva e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 1566 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, i requisiti attinenti alla fase esecutiva del contratto, quando la lex specialis li configuri come elementi di attribuzione di un punteggio premiale, possono essere valutati solo se l’operatore economico dimostra la sicura disponibilità giuridica del bene sin dal momento di presentazione dell’offerta. Accordi meramente normativi, comodati d’uso di beni diversi da quello richiesto o preventivi non pertinenti al requisito non assolvono l’onere probatorio, con conseguente illegittimità del punteggio attribuito. La verifica dell’effettiva disponibilità compete al seggio di gara, non al R.U.P. o alla stazione appaltante. L’accoglimento del ricorso incidentale che incida sulla posizione del ricorrente principale ne determina l’improcedibilità per difetto di interesse, con conferma della graduatoria.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 187 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione, per tre anni, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale a seguito di incidenti, con valore stimato di 50.000 euro. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sui soli elementi qualitativi, senza base d’asta.

La società seconda classificata, con punteggio inferiore di cinque punti rispetto all’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’omessa esclusione della controinteressata per supposti illeciti professionali gravi, la sottostima del punteggio della propria offerta tecnica su più subcriteri e il mancato soccorso istruttorio, chiedendo altresì l’accesso alla documentazione di gara. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la falsità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente principale in ordine alla disponibilità di un centro logistico operativo nel territorio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria le questioni processuali, dichiarando assorbita quella relativa alla parziale inammissibilità della seconda memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., in ragione dell’ampia prospettazione difensiva svolta in udienza. Ha invece rilevato la tardività delle produzioni documentali versate oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, inutilizzabili ai fini del decidere.

Nel merito del ricorso principale, il Collegio ha respinto il motivo sull’illecito professionale grave: la vicenda di reato risalente al 2021 e il provvedimento sanzionatorio del 2022 erano decaduti per il decorso del triennio ex art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, mentre l’annotazione A.N.A.C. era stata annullata dal giudice amministrativo. La stazione appaltante non è tenuta a motivare analiticamente l’assenza di rilievo morale delle pregresse vicende.

Ha invece accolto i motivi sulla valutazione dell’offerta tecnica: ha ritenuto sottostimato il punteggio sul subcriterio relativo al personale, poiché la documentazione attestava ventidue unità impiegate, con conseguente spettanza del massimo punteggio; e ha ritenuto erronea la valutazione sul criterio dell’equilibrio economico, applicando il criterio letterale ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., secondo cui, in caso di impegno unilaterale, rileva il costo medio standard più basso e non il numero di assicurati delle compagnie.

Il punto decisivo è però l’accoglimento del ricorso incidentale. Il requisito della disponibilità di un centro logistico operativo nel territorio comunale integra un requisito di esecuzione, valorizzato dalla legge di gara come elemento di punteggio premiale. La sua attribuzione presuppone la dimostrazione della sicura disponibilità giuridica sin dall’offerta. Gli accordi prodotti dalla ricorrente principale erano meramente normativi, il preventivo riguardava attività diverse e, soprattutto, il titolare della struttura aveva formalmente disconosciuto qualsiasi rapporto con la ricorrente. La verifica spettava al seggio di gara, non al R.U.P.

Ne è derivata l’improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse e la conferma della graduatoria, con assorbimento degli ulteriori profili incidentali e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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