Sopravvenuta carenza di interesse sul diniego del permesso di lungo periodo (TAR Puglia n. 1116 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di nuova e autonoma istanza non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, non coincidendo il titolo sopravvenuto con l’oggetto della controversia. Tale sopravvenienza determina tuttavia l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno la pretesa alla pronuncia sul diniego originariamente impugnato. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la conferma del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, ove il ricorso risulti originariamente inammissibile o infondato. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, presenta il 19 luglio 2019 istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione non definisce la richiesta con un provvedimento espresso di diniego, ma rilascia un titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente impugna il rifiuto implicito del Questore, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.

Con ordinanza cautelare la Sezione respinge la sospensiva, rilevando il fumus boni iuris carente sotto duplice profilo: la tardività del gravame e la mancata produzione della documentazione prescritta. Nelle more, l’interessato ottiene il titolo di lungo periodo con nuova istanza. La difesa erariale eccepisce quindi la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il thema decidendum. Il ricorso è rivolto avverso il rifiuto implicito formatosi sulla prima istanza e il rilascio del diverso titolo per lavoro subordinato. Quest’ultimo, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, avrebbe implicitamente espresso il rigetto della domanda di lungo periodo.

Nel merito il Tribunale conferma le ragioni già espresse in sede cautelare. Il gravame avverso il titolo rilasciato appare tardivo, e comunque il ricorrente non dimostra di aver prodotto la documentazione completa prescritta dalla legge a corredo dell’istanza del 2019, peraltro in un primo tempo rinunciata nel corso del procedimento amministrativo.

La questione centrale riguarda gli effetti del sopravvenuto rilascio del permesso UE di lungo periodo, avvenuto a seguito di nuova istanza formalizzata nel luglio 2021 e definita nel febbraio 2022. Il Collegio esclude la cessazione della materia del contendere: il titolo sopravvenuto non coincide con l’oggetto della controversia, poiché deriva da una domanda autonoma, successiva alla proposizione del ricorso.

Il Tribunale qualifica allora la sopravvenienza nei termini della sopravvenuta carenza di interesse. Venuta meno la pretesa alla pronuncia sul diniego originario, il ricorso diviene improcedibile. La carenza di interesse è qualificata come sopravvenuta e non originaria, coerentemente con la presentazione della nuova istanza dopo l’instaurazione del giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio rileva l’esito del giudizio e la richiesta della difesa erariale, disponendo l’integrale compensazione. Conferma inoltre il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, già negata in relazione alla palese inammissibilità e infondatezza del ricorso, con declaratoria di improcedibilità che non travolge quel giudizio di originaria inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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