Sospensione dell’attività in area UNESCO per occupazione eccedente e prezzi non esposti (TAR Toscana n. 723 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area UNESCO l’occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella oggetto di concessione lede di per sé il decoro e la valenza storica del sito, integrando la particolare gravità che legittima la sospensione dell’attività di vendita. È conforme al Codice regionale per il commercio il regolamento comunale che, nell’esercizio del potere regolamentare, tipizza ex ante, con valutazione iuris et de jure, le violazioni di particolare gravità e le conseguenti misure sospensive. La motivazione del provvedimento non richiede la descrizione delle modalità dell’occupazione eccedente, essendo sufficiente l’indicazione della sua entità. La comunicazione di avvio del procedimento può ritenersi non dovuta quando il contenuto dell’atto è sostanzialmente vincolato e il privato non alleghi concreti apporti partecipativi.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale, esercita il commercio su un posteggio collocato in area UNESCO nel raggruppamento turistico di San Lorenzo, in forza di concessione di suolo pubblico risalente al 2000.
Il Comune di Firenze ha disposto la sospensione dell’attività per trenta giorni consecutivi: venti giorni per l’occupazione di superficie eccedente quella concessa, dieci per la mancata o errata esposizione dei prezzi di vendita. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificato in copia incompleta, e poi, con motivi aggiunti, l’atto integralmente notificato e l’art. 43, comma 4, del Regolamento comunale. Il ricorso contesta la nullità per difetto di motivazione, l’omessa comunicazione di avvio, l’insussistenza della particolare gravità e l’illegittimità della norma regolamentare per contrasto con la disciplina regionale. Il TAR ha respinto integralmente le doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti. Sulla prima censura, rileva che il provvedimento consta sin dall’origine di tre pagine e che, per una mera svista in sede di notifica, è stata consegnata una copia con sole due pagine. Non sussistono, dunque, due provvedimenti distinti, ed è plausibile che in stampa sia stata omessa la seconda pagina. Irrilevante, poi, l’omessa notifica via PEC.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il TAR osserva che la ricorrente non indica quali concreti elementi avrebbe potuto addurre in sede procedimentale. Il contenuto dell’atto è sostanzialmente vincolato, come conferma l’infondatezza delle censure sul merito del provvedimento.
Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’art. 7, comma 10, e l’art. 43, comma 4, del Regolamento. Il primo, riferito alle concessioni in area UNESCO, non contempla solo la decadenza, perché rinvia espressamente all’art. 43, comma 4, che disciplina anche la sospensione. Ne deriva che, in area UNESCO, la violazione di norme poste a tutela del decoro e della valenza storica comporta, già alla prima infrazione, la sospensione per venti giorni. Richiamando le sentenze nn. 394 e 395 del 23 febbraio 2026, il TAR afferma che l’occupazione di superficie maggiore in area UNESCO lede di per sé il decoro e la valenza storica del sito. Il verbale riporta un’eccedenza di 1,82 mq rispetto ai 6 mq concessi, ed è sufficiente l’indicazione dell’entità, non occorrendo la descrizione delle modalità dell’occupazione.
Sul terzo motivo, relativo ai cartellini dei prezzi, i verbali documentano che i prezzi erano totalmente assenti su più della metà degli articoli e seminascosti sull’altra metà, o non esposti sulla quasi totalità della merce. È sufficiente la riscontrata carenza dei cartellini su larga parte della merce.
Infine, sul quarto motivo, il TAR richiama la sentenza n. 697 del 14 aprile 2025: l’art. 116, comma 5, L.R. Toscana n. 62/2018 consente di disporre la sospensione da dieci a venti giorni in caso di violazioni di particolare gravità. Il Comune, nell’esercizio del potere regolamentare attribuitogli dalla legge regionale, ha esplicitato ex ante la ritenuta particolare gravità delle violazioni, con piena coerenza delle previsioni regolamentari al sistema normativo regionale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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