Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Lombardia n. 1171 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente in vista dell’udienza di merito, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente alleghi e dimostri di aver conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire la ricostruzione ipotetica della fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale prova, la cessazione non può essere dichiarata. La peculiarità dell’evoluzione del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la D.G.R. 17 dicembre 2018, n. XI/1046, con cui la Regione Lombardia ha adottato le determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario dell’esercizio 2019. Le censure investivano le regole sui tempi di attesa, sul contenimento dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e sui criteri di determinazione del budget ambulatoriale.
Con due successivi atti di motivi aggiunti, la società ha esteso il gravame ai contratti integrativi 2019 stipulati con le ATS e alle relative delibere di approvazione, oltre che ad alcune note delle ATS, deducendone l’illegittimità autonoma e derivata. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere su alcuni motivi e il venir meno dell’interesse sui restanti e su quelli dipendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata l’8 marzo 2024 e la qualifica come dichiarazione idonea a fondare la pronuncia processuale. Secondo la ricorrente, le disposizioni sui 108 DRG sarebbero state superate da un provvedimento correttivo regionale; gli obblighi sui tempi di attesa non avrebbero trovato applicazione concreta; la storicizzazione dell’abbattimento nel budget 2019 sarebbe superata dalla sentenza del TAR n. 2357/2021 sull’anno 2014, non contestata.
Su questa base il Tribunale ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina il difetto sopravvenuto di interesse alla pronuncia di merito.
Il Collegio esclude però la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca dunque il presupposto per ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La distinzione tra i due istituti è netta: la carenza di interesse attiene alla posizione processuale della parte, la cessazione richiede invece la prova dell’utilità conseguita.
Quanto alle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione integrale. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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