Annullamento d’ufficio dell’iscrizione al liceo quadriennale e legittimo affidamento (TAR Puglia n. 11 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a durata quadriennale, la disciplina di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 567/2017 preclude espressamente l’accoglimento delle iscrizioni di studenti che abbiano già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico, quali gli anticipi di iscrizione o gli esami di idoneità. La violazione di tale requisito legittima l’amministrazione scolastica all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, anche oltre il termine di diciotto mesi dall’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda. In tale ipotesi non può configurarsi un ragionevole affidamento dello studente sulla regolarità dell’iscrizione qualora la situazione di apparentia iuris sia stata determinata dalla dichiarazione non veritiera resa dal genitore all’atto dell’iscrizione.

Il Fatto

I genitori di una studentessa minorenne hanno impugnato la nota dirigenziale con cui il Liceo frequentato aveva disposto il passaggio della figlia dal corso sperimentale quadriennale al corso quinquennale, a partire dall’anno scolastico successivo. L’amministrazione, avendo accertato solo nel settembre del 2024 che la studentessa aveva già fruito, nella scuola primaria, di un’abbreviazione del percorso di studi mediante esame di idoneità, aveva ritenuto non sussistente il requisito richiesto per l’iscrizione al percorso quadriennale ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 567/2017. I ricorrenti hanno dedotto la tardività dell’annullamento d’ufficio e la violazione del legittimo affidamento maturato dalla studentessa sulla regolarità del proprio percorso di studi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la determinazione dell’amministrazione. In primo luogo, il Collegio ha accertato che la studentessa non aveva frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni, avendo già usufruito di un’abbreviazione nella scuola primaria tramite esame di idoneità. Tale circostanza, documentalmente provata, integrava la condizione ostativa prevista dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 567/2017, il quale vieta l’iscrizione ai percorsi quadriennali degli studenti che abbiano già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico.

Quanto alla dedotta tardività dell’esercizio del potere di autotutela, il TAR ha precisato che l’annullamento d’ufficio poteva legittimamente intervenire anche oltre il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La deroga al termine ordinario è prevista, infatti, nei casi in cui sia il privato ad aver creato le condizioni per una situazione di apparentia iuris, dichiarando la sussistenza di un requisito in realtà insussistente. Nella specie, la dichiarazione dei genitori circa la regolare frequenza del primo anno di scuola primaria aveva indotto l’amministrazione ad accogliere l’iscrizione al percorso sperimentale.

Il Collegio ha quindi escluso che potesse configurarsi un ragionevole affidamento della studentessa sulla regolarità dell’iscrizione, essendo alla stessa nota la mancanza del requisito di accesso al corso quadriennale, avendo già beneficiato dell’abbreviazione del percorso di studi tramite esame di idoneità. La peculiarità della vicenda ha tuttavia indotto il giudice a compensare le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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