Illegittimo il diniego di sanatoria che applica la disciplina rurale alle zone C6 senza istruttoria e motivazione (TAR Puglia n. 893 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione, nel ritenere l’opera in contrasto con le NTA del PPTR, estende le misure di salvaguardia previste per le aree a destinazione rurale a un terreno ricadente in zona omogenea tipizzata come zona C6 ad espansione rada, senza indicare gli elementi fattuali e l’iter logico che sorreggono tale qualificazione. Inoltre, il diniego fondato sulla ritenuta incompatibilità paesaggistica dell’intervento richiede l’acquisizione dei pareri dell’organo competente a esprimere le valutazioni di carattere paesaggistico.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno in agro del Comune di Specchia, ricadente in zona tipizzata dal PRG come C6 ad espansione rada e sottoposta a vincolo paesaggistico, chiedevano il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per un fabbricato ad uso civile abitazione ivi realizzato. Il Comune opponeva diniego, ritenendo il progetto in contrasto con la sopravvenuta normativa sovraordinata delle NTA del PPTR della Regione Puglia, in quanto l’area sarebbe ricaduta nell’Area di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative riferita alla presenza della Chiesa di Santa Eufemia.
Avverso tale determinazione, i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al TAR deducendo violazione di legge (artt. 76, 83 e 91 delle NTA del PPTR) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando come dal provvedimento impugnato non emergessero le ragioni e l’iter procedimentale che avevano indotto il Comune ad adottare il diniego.
In particolare, il TAR ha evidenziato che il terreno in questione ricade in zona “C6 – zona ad espansione rada”, destinata, ai sensi dell’art. 36 delle NTA del PRG, a ricomprendere “parte del territorio adiacente alle zone di completamento parzialmente urbanizzate”. Non risultava, pertanto, comprensibile sulla base di quali elementi fattuali l’Amministrazione avesse esteso la disciplina delle misure di salvaguardia previste dall’art. 82 delle NTA del PPTR, disposizione questa riferita alle zone territoriali omogenee a destinazione rurale, ad un’area che tale destinazione non aveva.
Il Tribunale ha altresì riscontrato la carenza dei pareri dell’organo competente a esprimere le valutazioni di carattere paesaggistico, determinante ai fini del procedimento di compatibilità paesaggistica invocato dal Comune quale ragione del diniego: mancanza che aggrava ulteriormente il vizio istruttorio riscontrato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, da emendarsi dai vizi procedimentali rilevati. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
Nota della Redazione
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