Obbligo di accoglienza immediata del richiedente protezione internazionale non comprimibile per carenza di posti (TAR Lazio n. 13297 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. A fronte dell’istanza di inserimento in una struttura di accoglienza presentata dal cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, l’inserimento in una lista di attesa è atto meramente interlocutorio e le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione. L’assenza di condizioni di vulnerabilità non è ostativa, essendo tale requisito necessario esclusivamente per le particolari misure di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
Il Fatto
Un cittadino straniero richiedente protezione internazionale impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva comunicato l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, in ragione della situazione emergenziale, della limitata disponibilità di posti e della ritenuta assenza di condizioni di vulnerabilità, dando atto dell’inserimento dello stesso in una lista di attesa. Con motivi aggiunti veniva impugnata la nota con cui la Prefettura aveva relazionato all’Avvocatura erariale ai fini della difesa in giudizio. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 del d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 3 CEDU.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse, trattandosi di atto avente carattere non provvedimentale e privo di portata lesiva, in quanto relazione predisposta dall’amministrazione e indirizzata all’Avvocatura erariale per la difesa nel giudizio.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza discendente dalla normativa europea e nazionale ha carattere immediato e non è comprimibile per ragioni organizzative. In particolare, è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8670 del 7 novembre 2025, secondo cui l’amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015.
Il Tribunale ha quindi affermato che la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza e che l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio, non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge. Le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità della prestazione, mai sulla sua mancata attivazione.
Quanto all’asserita assenza di condizioni di vulnerabilità, il Collegio ha escluso che essa possa essere ostativa all’accesso alle misure ordinarie di accoglienza, trattandosi di requisito richiesto esclusivamente per l’ottenimento delle particolari misure destinate alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
In conclusione, il provvedimento di diniego è stato annullato, con compensazione delle spese di lite e liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio in favore del difensore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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