Compensi al commissario ad acta: il non luogo a provvedere del TAR Puglia (TAR Puglia n. 12 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del compenso al commissario ad acta postula che l’attività svolta abbia inciso sull’esecuzione della sentenza, contribuendo a superare l’inerzia dell’Amministrazione. Non spetta alcun compenso quando l’attività commissariale abbia natura meramente accertativa e l’ottemperanza sia stata comunque conseguita dall’Amministrazione con un proprio provvedimento, ancorché adottato dopo la scadenza del termine assegnato. In tale evenienza, difettano i presupposti per la liquidazione, essendo l’inerzia colmata dalla condotta dell’ente.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere sull’istanza di accreditamento di una RSA. Con sentenza del 2024, il TAR aveva ordinato all’Ente di concludere il procedimento, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il commissario chiedeva una proroga del termine, segnalando che la Regione aveva adottato la determinazione conclusiva solo dopo la scadenza. Depositatasi la relazione finale, il commissario presentava istanza di liquidazione dei compensi, limitandosi la Regione ad attivarsi per il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la richiesta di proroga non era stata esaminata e che nel frattempo la Regione si era attivata per l’esecuzione completa della sentenza, adottando la determina dirigenziale conclusiva e avviando il procedimento per il pagamento delle spese. L’attività del commissario, per sua stessa indicazione, si era limitata a una disamina degli atti, di natura meramente accertativa: l’obbligo di concludere il procedimento era stato assolto direttamente dall’Amministrazione. La sola attività propulsiva aveva riguardato il capo della sentenza relativo alle spese legali, per il quale l’Ente aveva comunque avviato il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Il Tribunale ne deduce la carenza dei presupposti per il riconoscimento dei compensi, atteso che l’attività commissariale non aveva inciso sull’esito della procedura e che l’inerzia era stata superata dalla condotta dell’Amministrazione. La natura e l’effettivo ruolo svolto non giustificano pertanto la liquidazione, disponendosi il non luogo a provvedere sia sulla proroga sia sulla richiesta di compenso.
Nota della Redazione
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