La mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 9 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un provvedimento amministrativo come affetto da nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 non esonera l’interessato dall’onere di impugnarlo nei termini di legge. L’atto di aggiudicazione definitiva, ove rimasto inoppugnato, produce l’effetto di consolidare la situazione giuridica in capo all’aggiudicatario, determinando la cristallizzazione dell’assetto di interessi. La mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, in un giudizio avverso gli atti della procedura selettiva, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’eventuale annullamento degli atti impugnati non rimuoverebbe la lesione derivante dall’atto non gravato.
Il Fatto
Una società titolare di una farmacia comunale ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia la delibera comunale di dismissione della titolarità della sede farmaceutica, la perizia di stima, la delibera di giunta che ne aveva preso atto e il bando di asta pubblica per l’alienazione. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al verbale di gara di aggiudicazione provvisoria.
La società ricorrente sosteneva la radicale nullità degli atti per mancanza dell’oggetto, ritenendo che il Comune avesse posto in vendita un bene non più nella propria disponibilità, attesa l’intervenuta procedura di liquidazione della quota del socio pubblico; da tale premessa deduceva l’inutilità di impugnare anche l’atto conclusivo della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto il piano della patologia dell’atto da quello del suo regime di impugnazione, affermando che l’eventuale qualificazione in termini di nullità non fa venir meno la necessità della rimozione per via giurisdizionale. La circostanza che anche l’atto di aggiudicazione definitiva potesse ritenersi inficiato da nullità radicale non rendeva superflua la relativa impugnativa.
I giudici hanno evidenziato che l’aggiudicazione definitiva, una volta divenuta inoppugnabile per decorso del termine decadenziale, consolida la situazione giuridica in favore del controinteressato aggiudicatario, in termini diametralmente opposti rispetto agli interessi della ricorrente. Tale effetto di inoppugnabilità determina la cristallizzazione dell’assetto di interessi, rimovibile ormai solo attraverso l’esercizio dell’autotutela.
Nel caso di specie, la mancata impugnazione dell’atto di aggiudicazione definitiva ha comportato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione: l’eventuale annullamento giurisdizionale della sequela di provvedimenti impugnati avrebbe lasciato invariato l’assetto di interessi lesivo per la ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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