Annullamento d’ufficio del permesso di soggiorno per lavoro simulato (TAR Lombardia n. 2138 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permessi di soggiorno, la disciplina dell’autotutela dettata dagli artt. 4, commi 2 e 3, 5, comma 5, e 9, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241. L’annullamento d’ufficio del titolo di soggiorno è doveroso e non discrezionale: prescinde dai limiti temporali propri dell’autotutela ordinaria e non esige motivazione sull’interesse pubblico, né valutazione comparativa con l’affidamento del privato. La produzione di falsa documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio o il rinnovo del permesso ne impedisce l’ottenimento. Il giudice amministrativo rigetta pertanto il ricorso avverso il provvedimento di annullamento fondato su rapporto di lavoro simulato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto in data 3 dicembre 2010 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il titolo era stato rilasciato sulla base della documentata prestazione di attività lavorativa presso una cooperativa. A seguito di una segnalazione della Squadra Mobile, i controlli della Questura accertavano che il contratto era simulato: lo straniero non aveva mai svolto l’attività lavorativa dichiarata, benché la cooperativa ne avesse documentato l’assunzione.

Con decreto del Questore di Varese del 16 settembre 2019, n. 124, notificato l’11 settembre 2021, il permesso di soggiorno veniva annullato in autotutela, per difetto ab origine dei requisiti. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, contestando il tempo trascorso dal rilascio e la mancata considerazione della sua integrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma quanto già ritenuto in sede cautelare, ove la richiesta di misura era stata rigettata con ordinanza del 1° dicembre 2021, n. 1290. Il punto centrale è la natura dell’autotutela in materia di soggiorno: la disciplina speciale prevale su quella generale.

L’autotutela speciale è doverosa e non discrezionale e prescinde da limiti temporali. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 6992, secondo cui, trattandosi di atto vincolato, non è dovuta motivazione sull’interesse pubblico né alcuna valutazione comparativa con l’interesse del privato, e il provvedimento è sufficientemente motivato con il richiamo alla sussistenza della circostanza ostativa; e Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2021, n. 6700. Ne deriva il rigetto della prima censura, fondata sull’art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento fattuale che suggerisca una particolare integrazione nella comunità nazionale, tale da imporre all’amministrazione una diversa valutazione. Al contrario, emerge la sua sottrazione a misura cautelare personale per reati in materia di stupefacenti, circostanza che depone in senso opposto.

Il Collegio osserva, inoltre, che dal combinato disposto degli artt. 5 e 22 d.lgs. n. 286/1998 risulta che l’ordinamento riconnette alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio o il rinnovo del permesso, la conseguenza di impedire l’ottenimento del titolo, come ritenuto da TAR Campania — Napoli, Sez. VI, 28 luglio 2023, n. 4570.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese di lite, già compensate in sede cautelare, sono compensate anche per il merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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