Rinnovo del permesso di soggiorno e onere probatorio del reddito lecito (TAR Lombardia n. 2141 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppone, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero. Tale requisito non è eludibile, perché attiene alla sostenibilità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale e alla sua capacità di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale. Grava sull’istante l’onere probatorio della disponibilità di un reddito sufficiente da fonte lecita. Non assolvono tale onere le dichiarazioni dei redditi auto-compilate di cui non sia provata la trasmissione all’amministrazione finanziaria, né mere prospettive di reddito futuro. Il diniego dell’amministrazione non può tenere conto di una domanda di emersione presentata in un procedimento temporalmente estraneo a quello che ha condotto al provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente, cittadina extracomunitaria. Il diniego si fonda sull’insufficienza dei redditi da fonte lecita: la ricorrente avrebbe percepito un importo esiguo nel 2016, un importo ancora minore nel 2017 e non avrebbe presentato dichiarazione dei redditi per il 2018.

La destinataria del provvedimento ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento. Con un unico motivo, privo di rubrica, ha contestato la formula standardizzata del diniego, deducendo che l’amministrazione non avrebbe valutato l’attualità della sua posizione economica, segnata da una sfavorevole congiuntura e dal deteriorarsi del rapporto con l’ex compagno d’impresa, con successivo ricorso al lavoro domestico. Ha inoltre invocato la maggiore elasticità valutativa suggerita dalla pandemia da Covid-19 e la presentazione di un’istanza di emersione. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 83 del 17 gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla giurisprudenza amministrativa costante, richiamando proprie decisioni e i precedenti del Cons. Stato, Sez. III, n. 749 del 2019 e n. 5409 del 2018, secondo cui la disponibilità di un reddito lecito sufficiente è presupposto indefettibile per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno.

La ratio del requisito è duplice: da un lato attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese; dall’altro costituisce garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose.

Il Collegio ribadisce poi la regola processuale dell’onere della prova, citando Cons. Stato, Sez. III, n. 5380 del 2018: spetta allo straniero richiedente il rinnovo dimostrare la disponibilità del reddito sufficiente da fonte lecita.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito evidenza di redditi percepiti negli anni 2018 e 2019. Non valgono a tal fine i due modelli di dichiarazione dei redditi allegati, trattandosi di moduli auto-compilati dei quali non è provata la trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Non risultano documentate nemmeno le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione esistente al momento della valutazione dell’istanza.

Quanto alla domanda di emersione di un rapporto di lavoro irregolare, il Tribunale osserva che essa si colloca, anche sul piano temporale, al di fuori del procedimento conclusosi con il diniego, il quale non avrebbe pertanto potuto tenerne conto. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *