Sanzione disciplinare militare autonoma rispetto all’esito del processo penale (TAR Calabria n. 1633 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, pur applicabile anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi, non opera quando le condotte punite siano differenti sotto il profilo della materialità: una sanzione di corpo per la condotta omissiva di mancata comunicazione della pendenza di un procedimento penale e una successiva sanzione di stato per la condotta commissiva di false dichiarazioni rese in sede concorsuale concernono fatti storici diversi. L’esito del processo penale con estinzione del reato per messa alla prova non elide la materialità del fatto storico, sicché l’amministrazione disciplinare, il cui potere è autonomo rispetto a quello giurisdizionale, può legittimamente irrogare la sanzione disciplinare di stato. Il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale è legittimo se la contestazione degli addebiti avviene entro novanta giorni e la sua conclusione entro duecentosettanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito, dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio per motivi di salute, era destinatario di una sanzione disciplinare di stato della durata di due mesi. Il provvedimento traeva origine da una sentenza del Tribunale Militare, divenuta irrevocabile, che aveva disposto il non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. La condotta contestata consisteva nell’avere rilasciato, nell’ambito delle procedure di avanzamento di carriera, false dichiarazioni in ordine all’assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico. L’interessato aveva già subito, in precedenza, una sanzione di corpo di sette giorni di consegna per la mancata comunicazione alla linea di comando della pendenza del medesimo procedimento penale. Avverso la sanzione di stato, il militare proponeva ricorso deducendo cinque motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in primo luogo la dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Premesso che l’identità del fatto richiede una corrispondenza storico-naturalistica tra le condotte considerate in tutti i loro elementi costitutivi, il TAR ha escluso la violazione: la prima sanzione puniva una condotta omissiva, consistente nel non aver comunicato alla gerarchia la pendenza del procedimento penale; la seconda sanzione stigmatizzava invece una condotta commissiva, posta in essere mediante il rilascio di dichiarazioni non veritiere finalizzate a conseguire un vantaggio nella progressione di carriera. Si tratta di fatti diversi per materialità, momento storico, finalità e tipologia procedimentale.
Quanto alla contestazione relativa alla sottoscrizione di una mera dichiarazione precompilata, il Tribunale ha rilevato che dagli atti emergeva la sottoscrizione, avvenuta nel febbraio 2020, della presa di conoscenza della circolare che prevedeva l’obbligo di segnalare gli impedimenti alla progressione di carriera, tra cui il rinvio a giudizio per delitto non colposo. La consapevolezza dell’obbligo, unita al grado di ufficiale superiore e all’esperienza del ricorrente, rendeva non plausibile la tesi della sottoscrizione ignara del contenuto del modulo, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
Con riferimento alla proporzionalità e all’autonomia del procedimento disciplinare rispetto all’esito penale, il Collegio ha richiamato il principio per cui il sindacato giurisdizionale sulla sanzione si estende alla verifica di legittimità, istruttoria e proporzionalità, non al merito. La sentenza di estinzione del reato non aveva eliso la materialità del fatto, avendo il giudice penale escluso la sussistenza di cause di giustificazione e di elementi per un proscioglimento nel merito. L’amministrazione aveva correttamente motivato la congruità della sanzione, valutando sia il profilo soggettivo del rendimento di servizio sia quello oggettivo della condotta contestata. Il richiamo ai doveri di cui agli artt. 712, 713 e 717 del Codice dell’Ordinamento Militare è stato ritenuto coerente con la condotta contestata, attenendo essi alla fedeltà, alla correttezza e alla disciplina proprie dello status di militare.
Infine, il Tribunale ha respinto il motivo concernente la violazione dei termini procedimentali. La contestazione degli addebiti, avvenuta entro i novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, e la conclusione del procedimento, intervenuta entro i duecentosettanta giorni, erano conformi all’art. 1392 del Codice dell’Ordinamento Militare. L’attesa dell’esito del processo penale, lungi dal costituire una lesione della posizione del dipendente, rappresenta una garanzia, specie quando la condotta si presta ad accertamenti complessi. Il ricorso è stato conseguentemente respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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