Ribasso e costi manodopera: rilievo decisivo della lex specialis di gara (TAR Campania n. 18 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, il ribasso offerto va calcolato secondo le regole fissate dalla lex specialis di gara. Ove il disciplinare, in attuazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, imponga di scorporare i costi della manodopera dall’importo assoggettato a ribasso, è illegittima l’esclusione del concorrente che abbia applicato il ribasso al solo importo dei servizi. Il principio di affidamento e il favor partecipationis impongono di preferire l’interpretazione della clausola che consenta la più ampia partecipazione, con eventuale attivazione del soccorso procedimentale.
Il Fatto
La Centrale Unica di Committenza indice una gara aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana per conto di un Comune. Il disciplinare prevede che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo soggetto a ribasso. Un raggruppamento temporaneo offre un ribasso del 36,65%, dichiarando un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Risulta primo in graduatoria, ma la stazione appaltante calcola l’importo contrattuale applicando il ribasso all’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera.
Dopo l’aggiudicazione, revocata in autotutela per approfondire l’offerta, la CUC avvia la verifica di congruità chiedendo giustificazioni su un importo che il raggruppamento contesta. Ne segue l’esclusione per presunta non congruità. La ricorrente impugna la Determina n. 149 del 15.4.2025, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare, confermato in appello dal Consiglio di Stato. In esecuzione, la stazione appaltante riedita la verifica con esito positivo e riaggiudica la gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale dell’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, che impone di individuare e scorporare i costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, salva la possibilità per l’operatore di dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale. Sul punto il testo dà conto di un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, la norma imporrebbe di applicare il ribasso esclusivamente sull’importo al netto dei costi della manodopera. Secondo l’indirizzo più recente del Consiglio di Stato, invece, la separata indicazione dei costi non li sottrarrebbe al ribasso, restando l’importo a base di gara comprensivo degli stessi. Il Tribunale, pur riconoscendo la correttezza di tale lettura generale, ritiene dirimente il contenuto della lex specialis.
Il disciplinare di gara, all’art. 3, stabiliva che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso e che sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso; all’art. 17, che il ribasso comprende quello sui servizi e l’eventuale minore costo della manodopera. Tali clausole rendevano ragionevole, per un operatore medio, l’interpretazione seguita dalla ricorrente.
La stazione appaltante ha inoltre chiesto di giustificare un importo inferiore agli stessi costi della manodopera dichiarati, rendendo materialmente impossibile la verifica. Anche a ritenere ambigua la clausola, si sarebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, secondo il criterio del favor partecipationis richiamato dalla giurisprudenza. Il provvedimento è infine carente anche nella motivazione, avendo la ricorrente rappresentato l’impossibilità di giustificare un importo diverso da quello offerto.
La differenza rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5712/2025 è dirimente: in quel caso la lex specialis indicava come importo soggetto a ribasso quello complessivo. Qui, invece, il disciplinare imponeva espressamente lo scorporo. Il ricorso è accolto: annullati l’esclusione, il verbale di congruità e la nota di avvio, con conferma dell’aggiudicazione.
Nota della Redazione
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