Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione dal servizio a domanda (TAR Piemonte n. 1483 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, senza distinzione di ruolo, e dunque anche agli appartenenti all’Arma dei carabinieri. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente possieda i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. I sei scatti concorrono alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita, non trovando applicazione il d.lgs. n. 165/1997, che opera ai soli fini del trattamento pensionistico. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente è un ex appartenente all’Arma dei carabinieri, cessato dal servizio a domanda con il grado di appuntato scelto, in possesso al congedo di un’anzianità anagrafica e contributiva utile ai fini del trattamento di fine servizio. Con prospetto di liquidazione, la sede INPS competente aveva quantificato l’indennità di buonuscita escludendo dal computo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come risultava dalla voce “Periodo benefici di legge”, valorizzata a zero.

Il ricorrente ha presentato istanza di ricalcolo, rimasta senza risposta. Ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e per la condanna dell’Istituto alla corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, il previo pagamento della contribuzione ex d.lgs. n. 165/1997 e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’eccezione di decadenza, che reputa manifestamente infondata. L’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non qualifica espressamente come perentorio il termine del 30 giugno. La lettura congiunta con il comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda, induce a considerarlo un mero onere, funzionale alla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Attribuirgli natura decadenziale creerebbe una irragionevole disparità tra chi si attiva entro il termine e chi lo fa negli anni successivi, come chiarito dal Cons. Stato, Sez. II, n. 2979 del 2023 e dal Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019.

Nel merito, il giudice ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sui sei aumenti periodici, ormai composto dall’indirizzo favorevole all’estensione del beneficio a tutte le forze di polizia, espresso dal C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e dalla Sez. II del Consiglio di Stato, n. 3909 del 2023. Il percorso argomentativo si snoda su tre passaggi.

Quanto all’ambito soggettivo, l’originaria previsione del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, è ormai abrogata dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. Il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 lascia fermo l’art. 6-bis per tutte le forze di polizia. La nozione richiamata è ampia e comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinguere tra ordinamento civile e militare.

Quanto all’ambito oggettivo, la norma riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Anche la cessazione a domanda fa dunque sorgere il diritto. Non osta il d.lgs. n. 165/1997, che opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, avente natura di retribuzione differita.

Infine, il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La fattispecie ricade direttamente nell’ambito di applicazione della norma, sicché non è l’interpretazione estensiva a porsi in contrasto con l’art. 81 Cost. Né risultano argomenti validi sul piano dell’art. 3 Cost., essendo stato dedotto solo un generico riferimento all’evoluzione del sistema previdenziale. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità e al pagamento degli interessi; esclusa la rivalutazione per effetto dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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