Cessata materia del contendere per indennità di aeronavigazione corrisposta dopo la sentenza che ha riconosciuto il diritto (TAR Puglia n. 744 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione, in esecuzione di una sentenza che ha riconosciuto il diritto all’indennità di aeronavigazione con applicazione del sistema verticalizzato per anzianità di servizio, provveda a quantificare e corrispondere gli arretrati anche per il periodo antecedente la domanda, l’interesse azionato dal ricorrente trova integrale soddisfazione. In tal caso, il giudice amministrativo dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. quando l’accoglimento della domanda non può aggiungere utilità ulteriori a favore del ricorrente. La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo da parte dell’Amministrazione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Alcuni dipendenti della Marina Militare, in servizio presso la Brigata Marina San Marco, avevano richiesto nel marzo 2018 il pagamento dell’indennità mensile di aeronavigazione computata sulla base dell’anzianità di effettivo servizio maturata in qualità di paracadutisti, con applicazione del sistema verticalizzato per gradi di anzianità. L’Amministrazione aveva corrisposto il beneficio solo per il quinquennio antecedente l’istanza. I ricorrenti, avendo già avanzato analoga richiesta nel 2014 senza ottenere riscontro, avevano agito per l’accertamento del diritto agli arretrati dal 2009.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con relazione informativa depositata nel corso del giudizio, la Direzione di Commissariato della Marina Militare aveva rappresentato di aver quantificato e corrisposto gli arretrati spettanti a titolo di indennità di aeronavigazione da paracadutista anche per il quinquennio antecedente il 2014, in applicazione dell’orientamento espresso dal Tribunale con la sentenza n. 792/2021 del 24.5.2021.

Il pagamento degli arretrati, documentato dai prospetti relativi alle emissioni stipendiali del marzo 2022, ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere dai ricorrenti. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessata materia del contendere, non potendo l’eventuale pronuncia di accoglimento aggiungere alcuna utilità ulteriore a favore degli istanti, ormai integralmente soddisfatti dalla condotta dell’Amministrazione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, considerata la complessiva vicenda e la condotta delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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